Ritenute ai dipendenti, sospensione ampia
Sospensione delle ritenute fiscali alla fonte per tutti i dipendenti terremotati indipendentemente dal domicilio fiscale dell’azienda. Non solo. La decorrenza delle agevolazioni sulla sospensione dei termini fissate dall’articolo 48 del decreto terremoto (189/2016) viene estesa anche agli eventi sismici del 26 ottobre scorso. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma l’emendamento del Governo da inserire nel decreto legge Milleproroghe all’esame del Senato o nell’annunciato decreto sulla Protezione civile, è pronto ed è al vaglio dei tecnici.
La proposta di modifica, dunque, punterebbe a sanare la disparità di trattamento subita da quei lavoratori che si trovano nel cosiddetto “cratere”, ossia le aree colpite dai terremoti di agosto e di ottobre, ma che hanno il datore di lavoro fiscalmente domiciliato fuori dai comuni colpiti. Per intenderci i lavoratori di una società con sede operativa ad Ascoli Piceno ma con sede legale nella Capitale oggi non possono ottenere la sospensione delle ritenute alla fonte.
Con l’emendamento messo a punto dal Mef, con tanto di relazione tecnica che garantisce l'invarianza ai fini degli effetti finanziaria, verrebbe previsto che la sospensione dei versamenti tributari relativi alle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta si applica anche nei casi in cui il datore di lavoro non sia domiciliato nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del Dl terremoto (189/2016). In questo modo i sostituti di imposta non dovranno effettuare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta.
Con la stessa proposta di modifica il Governo punta ad estendere la sospensione dei termini dei versamenti previsti dal decreto 189 /2016 (comma 1 articolo 48) anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre scorso. Si tratta ad esempio della sospensione, fino al 30 settembre prossimo, dei versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio, della notifica delle cartelle di pagamento, della riscossione delle somme risultanti dagli atti, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e delle Regioni. Tra le moratorie estese al terremoto di ottobre anche quella sul pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensivi dei relativi interessi.
Alla luce dello stato di emergenza “continua” nelle aree terremotate del Centro-Italia l’Anci è tornato a chiedere al Governo di concedere più tempo ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e dal maltempo differendo anche una serie di adempimenti amministrativi in scadenza il 31 gennaio, tra cui i fabbisogni standard, il monitoraggio del pareggio di bilancio, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, il piano di prevenzione della corruzione, la trasparenza amministrativa.