Professionisti, cumulo più vicino
Conto alla rovescia per l’applicazione del
Il nuovo cumulo contributivo - già previsto dall’articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/12 - è stato completamente riformulato dalla legge 232/16. Per effetto delle novità introdotte, infatti, erano rimaste molte incognite relative al cumulo realizzato sia per la pensione anticipata, sia per quella di vecchiaia, nel caso di assicurati che vantano contribuzione in casse professionali con requisiti contributivi ed anagrafici diversi da quelli previsti da Inps (stabiliti nell’articolo 24 della Legge 214/11).
Per questo motivo la prima circolare sul cumulo contributivo emanata dall’Istituto (60/17) è priva di qualunque disposizione pratica inerente il caso dei liberi professionisti iscritti ad albo con contributi accantonati anche in una o più delle Gestioni Inps, generando una situazione di paralisi delle pensioni richieste da questi ultimi nei successivi nove mesi di entrata in vigore della norma. Una situazione di incertezza che aveva portato lo scorso settembre anche ad alcune interrogazioni parlamentari.
Soddisfatto per lo sblocco della situazione anche il presidente dell’
Dopo l’ok ministeriale e in attesa della pubblicazione della circolare, il nuovo cumulo contributivo destinato ai professionisti dovrebbe essere caratterizzato da due principali peculiarità.
Il primo elemento riguarda la presenza condizionata del meccanismo di integrazione al trattamento minimo delle pensioni in base all’articolo 6 della legge 638/83. L’integrazione scatterà solo se la prestazione pensionistica sia composta con almeno una quota che la preveda. Condizionata alla presenza di una quota di pensione a carico delle Gestioni Inps destinatarie del beneficio dovrebbe essere, poi, anche la cosiddetta quattordicesima (articolo 5, Dl 81/07) per i soggetti con almeno 64 anni di età.
Il secondo elemento che connoterà il cumulo per i professionisti dovrebbe consistere, poi, in una erogazione “progressiva” del trattamento pensionistico a seconda del momento di maturazione dei requisiti anagrafico-contributivi previsti dai singoli ordinamenti pensionistici.
Prendendo, ad esempio, un assicurato iscritto, in periodi non sovrapposti, per 10 anni al Fondo pensione lavoratori dipendenti e per 10 anni alla Cassa del notariato, lo stesso, richiedendo una pensione di vecchiaia in cumulo potrà percepire il pro quota calcolato nell’assicurazione generale obbligatoria da Inps riferito unicamente ai contributi da dipendente al momento della maturazione del requisito anagrafico vigente (nel caso del 2017, pari a 66 anni e 7 mesi). Dopo avere percepito per circa 9 anni tale “acconto di pensione” a carico di Inps, al compimento del requisito anagrafico previsto dalla Cassa del notariato, pari a 75 anni, lo stesso pensionato riceverà la quota rimanente, calcolata sugli altri 10 anni di contributi, da parte della Cassa.
La circolare dovrebbe, quindi, fornire un orientamento molto incisivo rispetto ad una norma che, in realtà, tace sull’elemento della progressività; per questo motivo sembra probabile che i principi enunciati in questo documento di prassi saranno riasseverati da una norma di interpretazione autentica, forse nella cornice della già affollata legge di stabilità del 2018.