Contenzioso

Controlli sugli orari anche senza Jobs act

di M.Pri.

Rispetta i limiti previsti dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori (nella versione ante modifiche del Jobs act) il controllo effettuato a posteriori dal datore di lavoro sulle timbrature effettuate da un dipendente.

La vicenda su cui si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 20879/2018 depositata ieri riguarda un dipendente pubblico che contemporaneamente risultava presente in più luoghi. In particolare, in più giornate risultava essere in missione fuori ufficio (con relativa indennità e anche compenso per le ore di straordinario) e al contempo svolgeva consulenza tecnica d’ufficio in tribunale o risultava presente presso il suo studio.

Il datore di lavoro, per capire come fosse possibile l’ubiquità del dipendente, ha verificato che quest’ultimo nelle giornate di missione utilizzava un pass visitatori per entrare in ufficio, invece di quello personale.

In merito alla possibilità di controllare le timbrature, la Cassazione ricorda che la rilevazione degli orari di entrata e uscita tramite badge «se non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’Ispettorato del lavoro è illegittima ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 300 del 1970 se si risolve in un accertamento sul “quantum” dell’adempimento» (dopo il Jobs act non serve autorizzazione o accordo per i sistemi di registrazione degli accessi). Inoltre la normativa consentiva i controlli difensivi “occulti” riguardanti comportamenti illeciti «diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa».

In questo caso, secondo la Cassazione, la verifica effettuata dal datore di lavoro è stata svolta non per controllare l’attività «più propriamente detta e il suo esatto adempimento, ma per completare le indagini relative ad attività illecite poste in essere da un “funzionario infedele”...si è trattato di un controllo ex post, di cui è stata indispensabile l’effettuazione per completare il quadro di tutte le condotte scorrette che sono state poste alla base del licenziamento».

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