Agevolazioni

Regione Abruzzo, linee guida in materia di tirocini extracurriculari

di Domenico Repetto

La Regione Abruzzo, con deliberazione 22 febbraio 2018, n. 112 (Bur del 14 marzo 2018, n. 31) ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di tirocini extracurricolari allo scopo di aggiornare ed integrare il contenuto delle precedenti Linee guida adottate il 24 gennaio 2013 e così superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.

Destinatari e promotori - I destinatari dei tirocini extracurriculari sono prioritariamente:
a) i soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato;
b) soggetti in stato di disoccupazione;
c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
d) lavoratori a rischio di disoccupazione, che secondo la definizione dell'articolo 19, comma 4, del Dlgs n. 150/2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso;
e) soggetti disabili e svantaggiati; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del Dlgs n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del Dlgs n. 24/2014.
Possono essere destinatari dei tirocini extracurriculari anche i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.
I tirocini possono essere promossi da un ampio e articolato numero di enti e soggetti, anche tra loro associati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della competente struttura regionale, al fine di garantire idonea pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. In un apposito provvedimento saranno emanate le direttive organizzative, tecniche e procedurali per la costituzione, la gestione e la pubblicazione dell'albo dei soggetti promotori.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'Anpal, previo accordo con la Regione Abruzzo, potranno promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

Soggetti ospitanti - Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, ed enti presso i quali viene realizzato il tirocinio. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Abruzzo, salvo quanto previsto per le attività su scala multi regionale
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel Pfi attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
b) licenziamenti collettivi;
c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
e) licenziamento per fine appalto;
f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Non si possono attivare tirocini:
• in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
• in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
• nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

Indennità di partecipazione - Le linee guida confermano che nella Regione Abruzzo l'indennità è fissata in un importo lordo mensile pari a euro 600,00, erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di una forma di sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità di 600 euro e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore e comunque non può essere inferiore a 450 euro lorde. A tal fine è necessario allegare al progetto formativo individuale, apposita autodichiarazione resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 del tirocinante in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito. Resta confermata la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

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