A.n.f., casi particolari
In base all art. 2, co. 6 della legge n. 153 del 1988, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni. In particolare la equiparazione del figlio di cui al citato articolo 38 fa riferimento ai figli adottivi ed agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. La normativa dell’assegno familiare, pertanto, fa riferimento ad una nozione di famiglia più estesa di quella configurata dal matrimonio includendo anche i figli nati fuori da quest’ultimo e legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Nel caso di specie, pertanto, entrambi i figli fanno parte del nucleo. Circa il reddito familiare, si fa riferimento alla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Poiché il nucleo si è formato nel dicembre 2016 (matrimonio), i redditi che concorrono alla formazione dell’Anf per il periodo luglio 2016 – giugno 2017 sono quelli del 2015 riferiti ad entrambi i coniugi.
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