Adempimenti

Entro il 17 luglio riesame delle indennità Covid per marittimi, armatori e pescatori autonomi

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con messaggio 2576/2022 del 27 giugno, ha fornito le indicazioni per la richiesta di riesame della speciale indennità Covid prevista dall’articolo 1, commi 315-319, della legge 178/2020, a favore dei lavoratori marittimi, degli armatori, dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi.

L'indennità si sostanzia in un trattamento di sostegno al reddito pari a 40 euro al giorno, da riconoscere nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per la durata massima di 90 giorni, a favore dei soggetti sopraindicati che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano subito una riduzione del proprio reddito pari al 33% rispetto al primo semestre 2019.

Nel confermare le indicazioni amministrative già fornite attraverso la circolare 173/2021 e i messaggi 267/2021 e 4358/2020, l'Inps ha specificato come la verifica del requisito reddituale debba essere effettuata utilizzando il principio di cassa, quale differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

L’istituto ha dato notizia di aver terminato il primo step di controlli in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla norma da parte dei richiedenti, verificando in modo automatizzato le eventuali incompatibilità e le incumulabilità del trattamento. Tutti gli interessati potranno quindi consultare lo stato delle domande inviate e le eventuali motivazioni di rigetto nella sezione "esiti" all'interno del servizio "Indennità Covid-19" (indennità per i lavoratori autonomi pesca)".

Le richieste di riesame potranno essere presentate entro il 17 luglio (10 giorni successivi alla pubblicazione del messaggio 2576/2022) oppure, se successiva, dalla data di conoscenza della reiezione della domanda. Il termine indicato, tuttavia, non assume termini perentori; pertanto l'eventuale ritardo determinerà lo slittamento in avanti della prestazione dovuta e non la perdita assoluta del diritto al trattamento.

Al fine di semplificare le operazioni di verifica a carico del soggetto che intende presentare istanza di riesame l'Inps, nell'allegato 1 al messaggio, ha provveduto a schematizzare la documentazione integrativa da fornire in relazione alla problematica riscontrata. L'invio della documentazione potrà essere effettuato all'interno della sezione "esiti" del servizio telematico "Indennità Covid-19" oppure attraverso l'indirizzo Pec riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituito presso ogni struttura territoriale dell'Inps.

In caso di pescatori autonomi, anche in forma cooperativa, viene ha specificato che per il riesame sarà necessario fornire apposita documentazione attestante la natura autonoma del rapporto di lavoro e la verifica del requisito reddituale, in quanto, tale verifica sfugge al sistema di controllo automatizzato.

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