Rapporti di lavoro

Il lavoro agile a doppia via soggetto a distinti canali di comunicazione

di Enzo De Fusco e Giuseppe Maccarone

Il ministero del Lavoro riattiva la procedura semplificata di trasmissione dell’elenco dei dipendenti in lavoro agile, ma fissa dei paletti che, di fatto, riducono la platea di chi potrà avvalersene. Il decreto 115/2022 (articolo 25-bis) ha introdotto una proroga della possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata fino al 31 dicembre, dopo che tale opzione è uscita di scena il 31 agosto.

Infatti il ministero ha disattivato la funzione di trasmissione semplificata, lasciando solo la possibilità di consultare le comunicazioni inviate e, contemporaneamente, ha messo online un nuovo applicativo improntato sulla base delle istruzioni contenute nel Dm 149/2022.

A fronte della mancanza di una scadenza precisa nella normativa di riferimento, assimilando il lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro, è stato disposto che le nuove comunicazioni debbano essere inviate entro 5 giorni e, in sede di prima applicazione, entro il 1° novembre 2022.

Ora il ministero - con una notizia pubblicata sul sito internet - informa della riattivazione della procedura semplificata, ma precisa che la stessa può essere utilizzata solo per trasmettere le comunicazioni che si riferiscono a periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.

Se il lavoro agile va oltre il 31 dicembre, e anche nei casi in cui sia già stato stipulato l’accordo individuale, la trasmissione dei dati deve avvenire, solo ed esclusivamente, con la procedura ordinaria, nel rispetto della scadenza del 1° novembre 2022.

Alla luce di quanto affermato dal ministero, si potranno verificare diverse situazioni riguardanti i datori di lavoro che, dopo il 31 agosto, hanno continuato ad avvalersi di lavoratori agili:
O se la comunicazione è già stata effettuata in via semplificata, indicando una data di scadenza oltre il 31 agosto, non si configura come variazione e non deve essere ripetuta;
O nel caso in cui, nell’elenco inviato (semplificato), sia stata indicata la scadenza del 31 agosto e il lavoro agile continui, si può ancora utilizzare la procedura semplificata, ma solamente se non è stato sottoscritto l’accordo e indicando come nuova scadenza, al massimo, il 31 dicembre;
O in presenza di un rapporto di lavoro agile che va oltre il 31 dicembre, senza accordo individuale, il datore di lavoro può avvalersi della modalità semplificata, indicando come scadenza massima la fine dell’anno e continuando ad applicare le regole emergenziali, rimandando l’accordo al prossimo anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, sempre se la procedura semplificata non verrà ulteriormente prorogata, resterà solo quella ordinaria con scadenza di trasmissione dei dati nei 5 giorni successivi.

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