Rapporti di lavoro

Smart working a due vie Notifiche da chiarire

di Aldo Bottini

L’articolo 25-bis del decreto Aiuti-bis (in attesa di conversione in legge) introdotto dal Senato prevede la proroga dell’articolo 10, comma 2-bis, del Dl 24/2022 che, a sua volta, prorogava fino al 31 agosto l’articolo 90, commi 3 e 4 del Dl Rilancio.

In sostanza viene reintrodotto, sino al 31 dicembre 2002, il vecchio regime dello smart working cosiddetto semplificato, ovvero la possibilità (scaduta il 31 agosto) per le aziende di:
O comunicare i (soli) nominativi dei dipendenti in lavoro agile e la data di cessazione dello stesso (articolo 90, comma 3);
O imporre unilateralmente il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali (articolo 90, comma 4);
O adempiere in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza con comunicazione standard Inail (articolo 90, comma 4).

Queste tre disposizioni sono scadute il 31 agosto e dal 1° settembre si è tornati quindi al regime ordinario, che prevede imprescindibilmente l’accordo individuale scritto con il lavoratore. Moltissime aziende, in vista della scadenza e senza (all’epoca) prospettive di proroga del regime semplificato, hanno lavorato a tappe forzate nel periodo estivo per stipulare gli accordi individuali.

Inoltre, sempre da settembre è stato eliminato l’obbligo di caricamento dell’accordo individuale sul sito del ministero del Lavoro ed è richiesta solo la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e delle date di inizio e fine del lavoro agile e, con il decreto ministeriale 149/2022 del 22 agosto è stato messo a disposizione un modulo da utilizzare e le relative istruzioni. Poiché, però, tali modalità presuppongono un adeguamento dei sistemi informatici (soprattutto con riferimento alle comunicazioni massive), il ministero è intervenuto il 26 agosto con un comunicato chiarendo che il termine per effettuare le comunicazioni (non previsto dalla norma di legge) deve ritenersi quello di cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile, ma che in sede di prima applicazione delle nuove modalità l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Adesso, a seguito dell’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto Aiuti-bis, di qui al 31dicembre 2022 avremo la coesistenza di due regimi di lavoro agile, quello ordinario (con le modifiche recate dal decreto Semplificazioni) che prevede l’accordo individuale e quello emergenziale “resuscitato” che ne prescinde. Con qualche dubbio in tema di comunicazione.

Le modalità definite con il decreto di agosto non sono ancora operative per quanto riguarda l’invio massivo. Inoltre il modello allegato al decreto ministeriale 149/2022 prevede che venga indicata la data di sottoscrizione dell’accordo individuale, che nel caso dello smart working semplificato non c’è. E ancora, viene da chiedersi se valgano anche per lo smart working semplificato (senza accordo individuale), il termine di cinque giorni e soprattutto il differimento al 1° novembre dell’obbligo. In quest’ultimo caso avremmo lavoratori in smart working senza accordo e senza comunicazione, con qualche potenziale problema assicurativo. Oppure potrebbe ritornare operativa la procedura emergenziale utilizzata fino ad agosto. Si attendono chiarimenti.

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