La Cassazione chiarisce la disciplina in materia di lavoro durante la malattia
La Cassazione, con un'interessante sentenza, affronta il tema dello svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia.
La vicenda sullo sfondo è quella di un lavoratore, vittima di infortunio sul lavoro, al quale il medico specialista aveva prescritto un periodo di riposo con tutore e ghiaccio di 15 giorni. Il lavoratore, durante tale periodo, aveva svolto un'attività quotidiana, documentata da indagine ispettiva disposta dalla società, sia pure con il supporto del tutore, non rispettosa dei dettami della prescrizione sanitaria.
Il Tribunale rigettava la domanda con la quale il lavoratore chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in relazione al comportamento assunto durante il periodo di malattia.
La Corte di appello riteneva che lo svolgimento di attività quotidiana integrava violazione dell'obbligo di diligenza che incombe sul lavoratore, che avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni mediche ed osservare un periodo di riposo dopo il verificarsi dell'infortunio. La Corte territoriale, tuttavia, accertava l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, giudicando la sanzione applicata non proporzionata rispetto al comportamento del lavoratore. La Consulenza Tecnica Medico legale aveva escluso, infatti, che lo svolgimento di attività nei giorni successivi all'infortunio, sebbene non esattamente rispettoso delle prescrizioni mediche, avesse determinato un aggravamento della malattia.
Il lavoratore aveva proposto ricorso in cassazione contro la decisione della Corte di appello ritenendo che la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede fosse stata valutata elaborando un giudizio "in astratto" ex ante, piuttosto che un giudizio "concreto" ex post, applicando il quale avrebbe dovuto escludere la violazione dei suddetti obblighi, in quanto l'attività quotidiana, seppur non rispettosa rigorosamente delle prescrizioni mediche, non aveva arrecato pregiudizio la processo di guarigione.
La Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27656, nel rigettare il ricorso del lavoratore, offre un'interessante conferma sui criteri di valutazione dello svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia:
La Corte ricorda che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia, ma che siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio in astratto "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia (Cass., sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10416).