Previdenza

Nuova rivalutazione delle pensioni per le vittime del terrorismo

di Pietro Gremigni

Dal 1° gennaio 2018 ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'Inps, con la circolare 125 del 25 ottobre 2017, chiarisce la portata della novità contenuta nella legge 96/2017 che ha sostituito il precedente criterio.

Destinatari – Sono destinatari tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

Alle vittime di tali atti spetta una pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa (legge 206/2004).

Meccanismo di rivalutazione – Il nuovo meccanismo sostituisce il precedente (articolo 7 della legge 206/2004) che assicurava l'adeguamento costante delle pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche.

La nuova norma fissa oggi un'ulteriore salvaguardia, oltre alla rivalutazione automatica, specificando che in ogni caso ai trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente. Gli incrementi sono compresi nella precedente rivalutazione se inferiori, sono alternativi, se superiori.

Per riassumere:

1) nell'ipotesi di una variazione dell'indice Istat pari o superiore all'1,25% sarà corrisposto l'indice di rivalutazione corrispondente alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

2) nell'ipotesi di variazione di tale indice inferiore all'1,25% sarà attribuita la rivalutazione in misura graduale in funzione dell'importo del relativo trattamento secondo le seguenti fasce:

- nella misura del 100% dell'1,25% del trattamento erogato l'anno precedente per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;

- nella misura del 90% dell'1,25% (sempre riferito al trattamento erogato l'anno antecedente) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps;

- nella misura del 75% dell'1,25% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Aspetti fiscali - i trattamenti pensionistici alle vittime del terrorismo sono esenti da imposizione fiscale e, pertanto, sulle perequazioni in argomento non dovranno essere calcolati oneri fiscali.

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