Previdenza

Confermato l’importo dell’assegno di incollocabilità 2017

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di Pietro Gremigni

L'importo dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2017 è stato confermato nella misura vigente per l'anno precedente ed è pari a 256,39 euro mensili.

L'Inail ne dà notizia con la circolare 27 settembre 2017, n. 40, dopo l'emanazione del decreto del 27 giugno 2017 che ha ufficializzato la somma.

Ciò in considerazione dell'indice negativo Istat dei prezzi al consumo e della relativa previsione legislativa che stabilisce, in tali casi, l'invarianza del valore.

La conferma della misura dell'assegno di incollocabilità farà sì che l'Inail non procederà ad effettuare nessuna operazione di conguaglio .

Destinatari - L'assegno di incollocabilità è erogato dall'Inail ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965:

- riduzione della capacità lavorativa dovuta ad infortunio o malattia professionale non inferiore al 34%;

- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al decreto 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;

- età non superiore a 65 anni;

- impossibilità di essere assunti come disabili tramite il sistema del collocamento obbligatorio.

L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni di età, è esente Irpef ed incumulabile con la prestazione mensile a favore degli invalidi civili parziali.

L'importo dell'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.

Domanda - Per avere diritto all'assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d'appartenenza, direttamente o anche a mezzo raccomandata o PEC.

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell'invalidità (lavorativa ed extra lavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extra lavorativa, deve essere presentata la relativa certificazione.

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