L'esperto rispondeContrattazione

Elemento perequativo Legno PMI Confapi

di Callegaro Cristian

La domanda

L'erogazione dell'elemento perequativo mensile di euro 20,00 deve essere riproporzionato alla percentuale del part time, o va erogato a importo fisso a prescindere dalla percentuale?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali (piccola e media industria Confapi) disciplina, all'articolo 33 bis, l'istituto economico dell'Elemento perequativo. In particolare, il c.c.n.l. prevede quanto segue: “ A decorrere dal 1° giugno 2010 a favore dei dipendenti occupati presso aziende prive di contrattazione di 2° livello, che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento economico composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (cioè privi di trattamenti economici individuali o collettivi) è corrisposto un importo perequativo pari € 8,00 (otto) lordi mensili per 12 mensilità, in aggiunta a quanto spettante dal c.c.n.l., ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza dello stesso. Ai fini della corresponsione di detto importo la frazione di mese, superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero (a titolo esemplificativo nei casi di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese). Tale importo deve intendersi omnicompresivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale. A valere dal 1° novembre 2013 l'elemento perequativo, sarà pari a 13,00 €. A valere dal 1° giugno 2017 l'elemento perequativo, sarà pari a 18,00 € Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il c.c.n.l., pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della L. 297/1982 e ai sensi dell'art. 48 del presente c.c.n.l. esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di ricorso alla C.i.g.o. per un periodo superiore a 20 settimane, ossia nel caso di ricorso a C.i.g.s. ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 l'elemento retributivo di cui al presente articolo non verrà erogato”. “A valere dal 1° luglio 2021 l'elemento perequativo passa dagli attuali € 18 ad € 20”. La previsione contrattuale suddetta non stabilisce nulla riguardo i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale. Inoltre, in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso contratto collettivo stabilisce che “II trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità”. Ne consegue, a parere di chi scrive, che l'importo dell'elemento perequativo deve essere riproporzionato per i lavoratori con contratto a tempo parziale.

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