Rapporti di lavoro

L'Italia si allinea alle norme europee sulla parità di trattamento dei marittimi

di Mario Gallo

Dopo una lunga attesa finalmente approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 61, che riconosce ai lavoratori marittimi la parità di trattamento in diversi ambiti tra cui quello del licenziamento collettivo; lo schema del provvedimento, infatti, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 febbraio e si è reso necessario per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda il personale marittimo.

Il nuovo decreto (in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2018, n.129) adegua, quindi, l'ordinamento italiano a quello comunitario nel settore del lavoro marittimo, ampliando il delicato sistema delle tutele con l'obiettivo di evitare che i marittimi possano godere di una differente tutela da parte dei singoli Stati membri e che non sia conseguentemente garantita la parità delle condizioni all'interno del mercato.

Da una prima lettura emerge che le principali novità introdotte dal provvedimento, in vigore dallo scorso 7 giugno, riguardano, sostanzialmente, l'estensione ai marittimi della disciplina in materia di tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di Comitato aziendale europeo, di diritto di informazione e consultazione, di procedure sui licenziamenti collettivi, di trasferimento d'impresa, in modo da accrescere, così, il livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da assicurare condizioni omogenee di concorrenza nel mercato interno.

Licenziamento collettivo.
Tra le innovazioni più significative del D.Lgs. n.61/2018, spicca in primo luogo quella contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 4, c.2, della legge n.223/1991, in materia di licenziamento collettivo; le nuove disposizioni stabiliscono che qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro è tenuto a inviare la comunicazione all'ufficio di collocamento (cfr. art.4, c. 2 e 3) nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, e alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.

Mantenimento dei diritti del personale marittimo nel caso del trasferimento di azienda.
Un'altra rilevante modifica è stata introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n.61/2018, che nel Codice della navigazione ha inserito il nuovo art.347-bis che disciplina il mantenimento dei diritti del personale marittimo nel caso del trasferimento di azienda, operando un diretto aggancio alla disciplina civilistica; infatti, ferme restando le norme del Codice della navigazione e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte d'impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

Le modifiche al D.Lgs. n.113/2012.
Solo da segnalare, infine, che alcune modifiche sono state apportate dall'art.1 del D.Lgs. n.61/2018, anche alla disciplina del D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 113, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comuni.

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