Previdenza

Assegno sociale, da gennaio 2018 aumenta il requisito di accesso

di Arturo Rossi

Aumenta, dal prossimo anno, il requisito di accesso per l'assegno sociale; lo ricorda l'Inps con messaggio 4920 dell’11 dicembre 2017. Infatti anch'esso subisce gli effetti della riforma Monti-Fornero, dato che è previsto l'aumento del requisito anagrafico di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018. Di tale previsione si occupa l'articolo 24, comma 8, del Dl 201/2011. Si avrà l'incremento di un anno, dal 1° gennaio 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, allineandolo al requisito anagrafico minimo previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Quindi, dai 65 anni e 7 mesi previsti fino al 31 dicembre 2017, si passerà dal 2018 a 66 anni e 7 mesi.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui all'articolo 19 della legge 118/1971 nonchè dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi di cui all'articolo 10 della legge 381/1970, è innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva, cui bisogna aggiungere l'adeguamento all'incremento della speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016; quindi, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell'età di 66 anni e 7 mesi.

Per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, dal 1° gennaio 2018 le prestazioni di invalidità prima citate saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d'età.
Infine, viene precisato che si conferma il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale; questi soggetti, se presentano domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all'assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda (articolo 26, comma 12, della legge 153/1969).

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