Valutabili dal giudice le dichiarazioni rese dai lavoratori
Il verbale ispettivo è materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del magistrato sull’esistenza di una interposizione illecita di manodopera e il conseguente diritto dell’Inps al recupero dei contributi direttamente dal soggetto beneficiario della prestazione dei lavoratori interposti. Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite nel verbale ispettivo, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzate per corroborare la decisione assunta dal tribunale.
La Cassazione ha ribadito questi principi (sentenza 20820/2018 depositata ieri) in una controversia promossa da una società per azioni nei confronti dell’Inps per l’impugnazione di due cartelle esattoriali relative al pagamento di crediti contributivi. Gli ispettori avevano contestato una illecita intermediazione di manodopera sul presupposto che i dipendenti del subappaltatore avessero reso la propria attività in assenza dei presupposti di un genuino appalto di servizi.
Ad avviso della società il giudice di primo grado e la Corte d’appello dell’Aquila avevano erroneamente fondato la decisione di rigetto dell’opposizione sulla base del solo verbale ispettivo, che parte ricorrente riteneva generico e, peraltro, smentito da dichiarazioni di segno contrario raccolte per effetto della prova testimoniale.
La Cassazione respinge il ricorso e osserva che la sentenza non si basa unicamente sul verbale di accertamento ispettivo, ma anche sugli accertamenti della Guardia di finanza e su una serie di altri elementi che, ad avviso della Suprema corte, in secondo grado erano stati correttamente valorizzati dalla Corte d’appello.
A ulteriore conforto di questa conclusione, la Cassazione rimarca che il verbale ispettivo, anche con riferimento alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, costituisce materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice. Che le dichiarazioni si riferiscano a circostanze e fatti conosciuti solo de relato dagli ispettori e non, invece, avvenuti in loro presenza non consente unicamente di attribuirvi efficacia fino a querela di falso.
Non impedisce, tuttavia, alle dichiarazioni raccolte nel verbale di costituire documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi, a fini probatori.
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini