Adempimenti

Verifica con le banche contro le retribuzioni in contanti

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Per la verifica sulle modalità di pagamento della retribuzione, l'ispettore del lavoro può rivolgersi direttamente alla banca. Le modalità le ha stabilite l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 7369 del 10 settembre (si veda anche Il sole 24 Ore di ieri) emanata d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), al fine di ottimizzare le verifiche ispettive volte, innanzitutto, a escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore.

La procedura suggerita dalla nota è tesa all'acquisizione di prove, anche documentali, attestanti l'utilizzo dei legittimi strumenti di pagamento “tracciabili” suggeriti dalla legge, soprattutto quando risulti dubbia l'effettiva utilizzazione di tali strumenti. Essi potranno essere utili ai fini lavoristici e potranno essere determinanti per accertare l'effettivo pagamento delle retribuzioni contrattuali, ovvero l'esatta imposizione contributiva, seppure appaiano più evidenti le applicazioni nei controlli di natura fiscale.

In relazione alle quattro diverse modalità di pagamento illustrate con la lettera, l'Inl prevede l'utilizzo di una apposita lettera-modello da inoltrare all'istituto di credito, il quale dovrebbe poi fornire riscontro entro 30 giorni. Per la verifica del pagamento mediante bonifico, sia attraverso la cassa dell'istituto di credito che mediante strumenti elettronici, è necessario conoscere oltre il codice Iban del datore di lavoro, anche quello dello stesso lavoratore. In tal caso la banca potrà fornire la data, il codice identificativo dell'operazione nonché l'importo.

Però mentre il codice del datore di lavoro è possibile conoscerlo direttamente tramite quest'ultimo, in quanto ha interesse a dimostrare l'applicazione della legge, non altrettanto agevole appare conoscere quelli dei singoli lavoratori, in particolare nelle medie e grandi imprese, ove il numero degli interessati potrebbe essere elevato e non sempre o quasi mai questi sono a immediata conoscenza del proprio codice bancario. Né è da trascurare la scarsa collaborazione che potrebbero fornire i lavoratori per un ipotetico temuto controllo fiscale sul proprio conto. E' diverso, invece, il caso in cui l'intervento ispettivo sia sollecitato dallo stesso lavoratore.

Se non appaiono difficoltà per la verifica in caso di pagamento delle retribuzioni mediante conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario, non altrettanto semplice appare la verifica allorché il pagamento avvenga mediante assegno bancario o circolare, di cui occorre sempre conoscere il numero identificativo dell'assegno. Qui potrebbe essere determinante e interessata la collaborazione del datore di lavoro in quanto, in mancanza di prova, l'ispettore potrebbe constatare l'illecito indicato all'articolo 1, comma 913, della legge 205/2017 (sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro).

Inoltre, qualora il pagamento in contanti sia accertato per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro l'infrazione va comunicata dall'ispettore alla Ragioneria territoriale dello Stato per la contestazione dell'ulteriore illecito amministrativo in base all'articolo 58 del Dlgs 231/2007.

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