Licenziamento collettivo: il conteggio dei 120 giorni
Ai sensi dell’art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione aziendale, intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni in una o più unità produttive ubicate nella medesima provincia, è tenuto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo prevista da tale norma ed a rispettarne le stringenti disposizioni. Poiché la norma in esame non indica espressamente da quale momento inizi a decorrere il predetto termine, facendo generico riferimento all’effettuazione di almeno cinque licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni, è sorto il dubbio in merito a quale atto procedurale sancisca l’inizio del decorso di tale termine: ci si è chiesti, in particolare, se il termine decorra dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, oppure dalla successiva data di conclusione dell’accordo sindacale eventualmente raggiunto all’esito della procedura, ovvero dal giorno in cui è stato intimato il primo licenziamento collettivo. A tale dubbio interpretativo la giurisprudenza aveva fornito un riscontro attraverso una prima pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2000 n. 14322), secondo la quale tale termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato intimato il primo dei licenziamenti che il datore di lavoro ha irrogato all’esito della procedura di licenziamento collettivo, chiarendo, sia pure implicitamente, come non abbiano rilievo a tali fini le diverse date di avvio della procedura collettiva e di conclusione dell’eventuale accorso sindacale. Il principio sopra citato si è poi consolidato attraverso una recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2017, n. 13599), la quale, al dichiarato scopo di dare continuità al proprio precedente orientamento, ha nuovamente sancito come l’arco temporale di 120 giorni non possa che iniziare a decorrere dal giorno in cui si è verificato il primo fatto a cui la legge in esame attribuisce rilievo, ovvero dal giorno in cui si è “perfezionato il primo licenziamento”. Attraverso tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che poiché il licenziamento è un atto recettizio, a fini della decorrenza di tale termine dovrà tenersi conto della comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori destinatari, il cui conteggio dovrà “cominciare dal primo” giorno di comunicazione del licenziamento e terminare “al centoventesimo giorno da esso”. Pertanto, i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza risolvono i dubbi interpretativi sorti in materia, riconfermando che ai fini del decorso dei 120 giorni rileva unicamente la data di irrogazione del primo licenziamento collettivo, e non ulteriori date connesse a diversi atti procedurali.