Rapporti di lavoro

Malattia durante le ferie

di Alberto Bosco

Il pieno ingresso nell'estate, ossia nei mesi di luglio e agosto (durante i quali si verifica la parte prevalente delle assenze dal lavoro per il godimento delle ferie), può far sorgere alcuni problemi pratici, specie nel caso in cui si trovino a coincidere un periodo di ferie e un evento di malattia.
Va subito detto che, se il lavoratore risulta malato prima che inizi il periodo di ferie individuali concordato con il datore di lavoro, o anche quello di chiusura dell'azienda per ferie collettive, egli va considerato in malattia e inizierà la ferie solo al termine della prognosi.
Spesso invece accade che il lavoratore parta regolarmente per le proprie vacanze e, poi, si ammali: come ci si deve comportare in questa situazione?
Una prima risposta - senza dimenticare che è anzitutto necessario verificare quanto sia eventualmente stato stabilito dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro tra le parti - viene dalla giurisprudenza. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 616/1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 del codice civile (diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite) nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
In seguito, il giudice delle leggi, pur se con riguardo alle cure idrotermali, ha affermato che l'effetto sospensivo delle ferie è riconosciuto quando, in ragione della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa e/o altresì delle modalità del trattamento terapeutico o riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in concreto pregiudicata. La stessa Corte aveva quindi demandato al legislatore e/o alla contrattazione collettiva il compito di stabilire specificamente i casi o i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie potesse essere in concreto affermato, nonché le modalità dei relativi controlli. Tale intervento, almeno da parte del legislatore, non è mai avvenuto.
La successiva elaborazione giurisprudenziale ha condotto all'affermazione del principio secondo il quale l'effetto sospensivo della malattia insorta durante il godimento di un periodo di ferie non ha valore assoluto ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati, e alla loro effettiva incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
La stessa Cassazione ha poi precisato che la conversione dell'assenza per ferie in malattia opera solo a seguito della regolare comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, e che la sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica la finalità delle stesse. Tale situazione deve essere provata dal datore attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all'Inps: nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie.
A tale proposito si evidenzia che il decreto ministeriale 11 gennaio 2016 dispone che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori privati, per i quali l'assenza sia etiologicamente riconducibile a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita: tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, tale invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Va poi ricordato che, in assenza di obiezioni da parte del datore di lavoro, il quale quindi non contesti la gravità della patologia e la sua idoneità a compromettere il godimento del periodo feriale, la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore medesimo ne viene a conoscenza (tramite certificato medico) e non dal primo giorno di malattia.
Infine, la malattia del bambino fino agli 8 anni di età, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie.

Malattia in paesi UE e convenzionati - Se la malattia si verifica in un Paese appartenente all'Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione, l'assicurato deve presentare all'Istituzione estera, entro 3 giorni dall'inizio dell'inabilità, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha sostituito il formulario E111). L'istituzione estera provvederà a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati (INPS, msg. 3.12.2007, n. 28978 e msg. 1.8.2005, n. 27699). Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono: 1) quelli extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all'Accordo SEE, Svizzera e Turchia); 2) Paesi extra UE con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese (Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela). Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'”apostille”, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961. Detta situazione rimarrà ovviamente esclusa dalla nuova procedura telematica medico-INPS di invio dei certificati.

Certificato medico di malattia in paese extra Ue - Se la malattia si verifica durante il temporaneo soggiorno all'estero in un Paese non appartenente all'Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convenzione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell'indennità di malattia avviene solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Spesso le ambasciate o i consolati incaricano medici di loro fiducia di esaminare i certificati. Detti medici, dopo averne accertata la veridicità, consegnano agli interessati (che talvolta sono anche sottoposti a visita) la certificazione “originale” convalidata ovvero, in sostituzione di questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana. In presenza di tali situazioni la legalizzazione è perfezionata all'atto della convalida della certificazione originale o della redazione della nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre necessaria la attestazione, da parte dell'ambasciata o consolato interessati, della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto il servizio in argomento, nonché della autenticità della sua firma (INPS, circ. 6.9.2006, n. 95). Per i lavoratori occupati in detti Paesi è stabilito che gli stessi trasmettano la certificazione, secondo le predette regole, alla rappresentanza diplomatica e consolare Italiana e al datore di lavoro entro 5 giorni (INPS, circ. 12.7.1988, n. 156e 30.7.1990, n. 182; Cass. 24.6.2005, n. 13622). Detta situazione rimarrà ovviamente esclusa dalla nuova procedura telematica medico-INPS di invio dei certificati.

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