Ticket di licenziamento richiesto anche se non dovuto
Richiesta di pagare il ticket licenziamento, previsto dal 2013 per la conclusione dei contratti a tempo indeterminato, anche quando non è dovuto. È quello che sta succedendo nelle ultime settimane a molti datori di lavoro che ricevono una lettera dell’Inps in cui si sollecita il pagamento del contributo, oltre alla sanzione, entro 30 giorni.
Il ticket è stato introdotto dall’articolo 2, comma 31 della legge 92/2012, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2013, il contributo è obbligatorio nei casi di fine rapporto a tempo indeterminato che fanno sorgere il diritto teorico del lavoratore a percepire la Naspi (in passato l’Aspi).
Però non tutti i licenziamenti determinano l’obbligo di versare il ticket (per il dettaglio si veda l’articolo sotto) tanto più che sono state previste delle eccezioni. In particolare il contributo non è dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Tuttavia in quest’ultimo settore, evidenzia la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, non esiste una causale specifica di licenziamento per fine cantiere e di conseguenza vengono utilizzate quelle per cessazione attività o giustificato motivo oggettivo. Si tratta di oltre 100mila licenziamenti all’anno, secondo i dati elaborati dalla Fondazione. «Viene richiesto il ticket per tutti i licenziamenti in edilizia, settore che per circa il 90% dei rapporti di lavoro è escluso dalle previsioni normative - commenta il presidente della Fondazione, Rosario De Luca - . Chiedere la documentazione a giustificazione di tale esclusione per centinaia di migliaia di cessazioni crea un intralcio burocratico e un aggravio di costi per le aziende».
Le cifre in gioco non sono trascurabili, dato che il ticket ammonta al 41% del massimale Naspi per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di tre. Ciò significa che l’esborso per un anno di lavoro è di 495,34 euro e per un triennio o più è di 1.486 euro. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è triplicato. Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di destinatario Cigs, il contributo è determinato sul 82% del massimale Naspi.
Con il messaggio 3933/2018 del 24 ottobre, l’Inps ha ricordato l’esenzione in caso di fine cantiere, precisando però che spetta al datore di lavoro comprovare la condizione di esonero se non ha indicato il codice 1M o 1N nel flusso uniemens come indicato nel messaggio 4269/2016. Il datore di lavoro non può ignorare la richiesta di pagamento, anche se ha ragione. Deve presentare la relativa documentazione all’Inps.
In caso di richiesta non fondata e non relativa al settore edile occorre invece fare ricorso.