Previdenza

Per la professionista maternità calcolata sul reddito pieno

di Matteo Prioschi

L'indennità di maternità di una libera professionista che rientra in Italia dopo un periodo all'estero va calcolata sull'importo pieno del reddito e non sul valore ridotto al 20% o al 50% in base all'agevolazione riconosciuta ai lavoratori impatriati.

Con l'interpello 7/2018 il ministero del Lavoro ha fornito una risposta diametralmente opposta a quella contenuta nell'interpello 4/2018 dello scorso 29 maggio (e depubblicato dal sito del ministero poche settimane dopo) in merito a un quesito presentato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

In base all'articolo 70, comma 2, del Dlgs 151/2001 l'indennità di maternità è «pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento». La legge 238/2010 e il decreto legislativo 147/2015, a loro volta, per favorire il rientro di lavoratori in Italia hanno stabilito che a fini fiscali il reddito venga valorizzato in misura ridotta (dal 20 al 50 per cento) per un determinato periodo di tempo.

Nell'interpello 4, tenendo conto delle osservazioni di Inarcassa, il ministero del Lavoro ha ritenuto che, ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di maternità, si dovesse tener conto del reddito “abbattuto” a fini fiscali, perché l'articolo 70 del Dlgs 151/2001 prevede un nesso tra reddito fiscale e quello previdenziale e quello “ridotto” viene utilizzato dai professionisti a fini pensionistici.

Nella nuova risposta, che sostituisce la precedente, non si fa riferimento alle considerazioni della Cassa di previdenza di ingegneri e architetti e si sottolinea, invece, che l'indennità di maternità è «evidentemente volta a garantire un adeguato grado di sostitutività dell'indennità rispetto al reddito durante il periodo “protetto”, al fine di evitare ogni trattamento meno favorevole collegato allo stato di gravidanza o di maternità, che si tradurrebbe inevitabilmente in una discriminazione vietata dall'articolo 3 della Costituzione». La legge 230/2010 e il Dlgs 147/2015 hanno finalità diverse, cioè favorire il rientro dei lavoratori, e hanno solo effetti fiscali.

Di conseguenza, conclude il ministero, l'indennità di maternità va calcolata sul reddito pieno, che è effettivamente percepito e denunciato come previsto dall'articolo 70 del Dlgs 151/2001. In caso contrario, si legge nell'interpello «ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio».

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