Professionisti: dal 2017 pensione senza oneri da gestioni differenti
La legge di bilancio 2017 (232/2016) ha introdotto alcune modifiche all’istituto del cumulo contributivo. Fino al 31 dicembre 2016, il cumulo – disciplinato dalla legge 228/2012 – riguardava solo le gestioni dei lavoratori dipendenti, autonomi iscritti all’Inps e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Era esteso anche agli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. In pratica, non poteva essere esercitato per valorizzare i contributi accreditati presso le casse dei libero professionisti anche se la presenza di tali contribuzioni non costituiva ostacolo all’esercizio del cumulo. Questo istituto consente – ancora oggi - la possibilità di utilizzare i periodi assicurativi con contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire il diritto ad un’unica pensione, a condizione che il lavoratore non risulti già titolare di una pensione diretta a carico di una delle gestioni per le quali può essere attivato il cumulo.
L’assenza di oneri
Il ricorso al cumulo non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento dei contributi da una gestione all’altra, a differenza delle ricongiunzioni dove è previsto il materiale trasferimento di risorse. Questo perché ogni gestione che interviene nel cumulo liquida il proprio pro quota per la parte di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dai singoli ordinamenti.
L’estensione alle Casse
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è stato esteso anche ai lavoratori iscritti alle Casse professionali disciplinate dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 al fine di conseguire la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti. Sempre dal 1° gennaio 2017, è possibile ottenere anche la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori.
Il diritto in una gestione
Inoltre, è possibile accedere al cumulo anche qualora siano stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo. Infatti, fino al 31 dicembre 2016, il possesso di un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni per le quali era possibile ricorrere al cumulo, era di ostacolo al cumulo stesso. Questo poiché il lavoratore doveva raggiungere i venti anni di contribuzione sommando i diversi spezzoni contributivi accreditati durante la vita lavorativa, ma in nessuna gestione doveva raggiungere i venti anni di contribuzione.
Rinuncia alla ricongiunzione
Al fine di perfezionare il requisito contributivo minimo, gli eventuali periodi in sovrapposizione vanno conteggiati solo una volta ai fini del diritto, mentre ai fini del calcolo della prestazione pensionistica vengono valorizzate anche le eventuali contemporaneità. Nei casi in cui il lavoratore stia pagando l’onere di ricongiunzione per trasferire i contributi da una gestione previdenziale all’altra, può accedere al cumulo contributivo, chiedendo la restituzione di quanto già versato. Tale evenienza può essere esercitata solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione, considerando anche i periodi di ricongiunzione per i quali si rinuncia. In altri termini, non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l’onere è stato già pagato per intero, al fine di accedere al pensionamento in cumulo. Parimenti, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate derivante dall’onere di ricongiunzione. L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Tuttavia la norma contempla la restituzione dei contributi per i lavoratori dipendenti ma si è “dimenticata” di quelle attivate dai libero professionisti ai sensi della legge 45/1990.
Rinuncia alla totalizzazione
Inoltre, possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, entro il 31 dicembre 2016, abbiano presentato la domanda di pensione in regime di totalizzazione nazionale, sempreché rinuncino alla domanda stessa e che non risulti emesso il relativo provvedimento di concessione. Tuttavia, a fronte di questa operazione gratuita, per i pubblici dipendenti i trattamenti di fine servizio/rapporto saranno erogati al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018) e non rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Continueranno ad essere applicati gli ordinari differimenti di 12 mesi, oltre a quelli relativi ai pagamenti frazionati qualora le prestazioni di fine servizio dovessero risultare superiori a 50mila euro. Le prestazioni pensionistiche in regime di cumulo decorrono sempre dal 1° giorno del mese successivo.
L’adeguamento all’inflazione
In tema di adeguamento all’inflazione, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle singole gestioni interessate. Il pagamento delle pensioni è sempre effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.