di Josef Tschoell

La domanda

Una azienda edile che, considerata la caratteristica del settore, sulle lettere di assunzione dei lavoratori indica "cantieri vari", può riconoscere trasferta? Viceversa, se sulle lettere di assunzione indicasse la sede della ditta, i dipendenti potrebbero pretendere la trasferta eventualmente prevista dal c.c.n.l. ogni qualvolta lavorano fuori dal comune della sede aziendale?

Il concetto di trasferta non trova una precisa definizione all'interno di una norma. La disciplina della trasferta è direttamente collegata al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e al potere direttivo del datore di lavoro di poter disporre la sua modifica. La nozione di trasferta è caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo. Ciò presuppone un luogo di lavoro stabilito dalle parti nel contratto di lavoro, dal quale il lavoratore è inviato in trasferta. La soluzione di indicare nella lettera di assunzione “cantieri vari” non è dunque così idonea. Il Ministero del lavoro (nota 8287/2008) ha chiarito che in ogni caso a fronte dell'attività svolta fuori della normale sede di lavoro dal lavoratore la contrattazione collettiva del settore edile riconosce una specifica indennità ed ha ritenuto che per le trasferte di tipo occasionale - quali quelle del settore edile e metalmeccanico - possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 51, c. 5, TUIR.

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