Agevolazioni

Inail, con il taglio delle tariffe arriva il restyling dell’autoliquidazione 2019

di Alessandro Rota Porta

La legge di bilancio (legge 145/2018) ha ridisegnato la mappa dell’autoliquidazione Inail per il 2019. La revisione al ribasso dei premi prevista dalla norma, che comporterà un taglio generalizzato degli importi dovuti di circa il 30%, produrrà, tra i diversi effetti, un impatto diretto sulle scadenze.

I nuovi termini
Per consentire il via libera alle nuove tariffe, l’Inail – con la circolare 1/2019 di venerdì 11 gennaio – ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi, stabilito dalla legge 145/2018, articolo 1, comma 1125. Lo slittamento deriva dal fatto che l’Istituto avrà tempo fino al 31 marzo per fornire ai datori di lavoro i dati utili al conteggio dei premi assicurativi (la scadenza è normalmente fissata al 31 dicembre di ogni anno).

Pertanto, passano al 16 maggio 2019 sia il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia quello per il versamento in un’unica soluzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione.

Per chi sceglie il pagamento rateizzato (leggi 449/1997 e 144/1999) sono accorpati al 16 maggio il versamento della prima e della seconda rata. In pratica, queste due rate comportano il pagamento del 50% dell’importo complessivamente dovuto: le rate successive, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto e il 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Il differimento dei termini disposto dalla legge 145/2018 riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.

Gli adempimenti
In sostanza, con il nuovo calendario, entro il 16 maggio, il datore di lavoro deve: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2019) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2018); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione 2018/2019 usando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di Ente pubblico.

In genere, l’esclusività della modalità telematica per la comunicazione dei salari - attraverso i servizi telematici «Invio dichiarazione salari» oppure «AL.P.I. online» - riguarda soltanto le aziende attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni va sempre presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività, inviando il modulo cartaceo tramite Pec alla sede competente. Anche le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate.

Inoltre, il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato rinviato al 16 maggio 2019: quindi, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata (2019) un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente (2018) deve inviare all’Inail entro questa scadenza la comunicazione motivata, esclusivamente con il servizio telematico «Riduzione Presunto».

Nessuna variazione dei termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Questi premi, nelle more della loro revisione, continueranno a fruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per il 2019 è pari al 15,24 per cento. Invariata, al 18 febbraio 2019, la scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al quarto trimestre 2018.

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