Previdenza

Niente cumulo per la pensione anticipata degli iscritti al fondo autoferrotranvieri

di Pietro Gremigni

Il cumulo gratuito dei periodi contributivo è estensibile anche agli iscritti dei fondi elettrici e telefonici mentre non è attivabile nei confronti del fondo speciale degli autoferrotranvieri.
La precisazione è fornita dall'Inps con il messaggio 1732 del 24 aprile 2017.

Lo strumento del cumulo - Introdotto dal 2013 in alternativa alla totalizzazione, il cumulo gratuito si caratterizza per due peculiarità specifiche rispetto alla totalizzazione (anch'esso gratuita):
-la misura della pensione può essere anche mista e cioè in parte retributiva, quando alcuni periodi ricadono prima del 1996 e sono a carico della corrispondente gestione previdenziale, differentemente dalla totalizzazione che garantisce, in genere, la liquidazione di una pensione contributiva;
-il requisito di accesso che si basa sul perfezionamento dei requisiti pensionistici ordinari, sia per la pensione di vecchiaia e dal 1° gennaio 2017 per quella anticipata, mentre la totalizzazione si perfeziona con requisiti specifici e con una decorrenza agganciata a finestre mobili posticipate.
Il cumulo delle anzianità contributive non coincidenti maturati in diverse gestioni, è funzionale al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e, dal 2017, per accedere ala pensione anticipata.

Fondo elettrici e telefonici - L'articolo 41 della legge 488/1999, ha disposto la soppressione dei Fondi elettrici e telefonici e l'iscrizione all'Ago, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fpld, dei titolari di posizioni assicurative presso i soppressi fondi, a partire dal 2000.
I Fondi in questione hanno conservato la natura di ordinamenti sostitutivi dell'Ago e ciò ha consentito, ad esempio, la possibilità della ricongiunzione.
Di conseguenza, secondo l'ultimo messaggio dell'Inps, risulta possibile, per tali gestioni speciali Inps, cumulare i periodi maturati in gestioni diverse, compresi quelli nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Fondo autoferrotranvieri – Secondo il Dlgs 414/1996, la contribuzione acquisita presso il Fpld si cumula con quella acquisita per l'attività autoferrotranviaria presso il soppresso Fondo ovvero, dal 1° gennaio 1996, presso il Fpld in evidenza contabile separata. Pertanto ai fini del conseguimento della pensione anticipata, non è possibile il cumulo dei periodi maturati nel soppresso Fondo ovvero nel Fpld in evidenza contabile separata con quelli acquisiti nel Fpld anteriormente al 1° gennaio 1996, perché in base alle regole che hanno soppresso il Fondo autoferrotranvieri la contribuzione acquisita presso il Fpld si cumula con quella acquisita per l'attività autoferrotranviaria presso il soppresso Fondo ovvero, dal 1° gennaio 1996, presso il Fpld in evidenza contabile separata.
Mentre i periodi presenti nel Fpld precedente alla soppressione del Fondo danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fpld, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

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