Distacco di un lavoratore somministrato
Il D.Lgs. n. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Stante la formulazione rimane comunque qualche dubbio circa la possibilità di distaccare un lavoratore somministrato presso un’azienda diversa. In ogni caso come il lettore giustamente ha fatto presente il Ministero del lavoro nella circ. n. 7/2005 conferma la possibilità di inviare in distacco presso un altro utilizzatore il lavoratore somministrato, qualora sussistono i requisiti di genuinità (interesse dell’impresa distaccante e temporaneità). Non sono presenti altri riferimenti di prassi che affrontano l’argomento e la citata circolare non affronta gli aspetti tecnici e di dettaglio. Si ritiene che in questo caso l’impresa utilizzatrice che ha stipulato il contratto di somministrazione debba chiedere l’autorizzazione all’impresa di somministrazione e integrare il relativo contratto. Troveranno poi applicazione le norme previste per il distacco (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, Ministero lavoro circ. n. 3/2004). E’ inoltre consigliato di disciplinare il distacco del lavoratore somministrato con apposito accordo scritto. Per quanto riguarda la comunicazione Unilav il relativo manuale richiede formalmente per i casi di distacco che sia il datore di lavoro a effettuare la prevista comunicazione, indicando i dati (codice fiscale e denominazione datore di lavoro distaccatario/comandatario, durata etc.). Sarebbe dunque la società di somministrazione a dover effettuare la comunicazione di distacco.