Agevolazioni

Sisma Centro Italia, istruzioni operative per i soggetti ammessi alle agevolazioni

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare 21 novembre 2018, n. 112, fa seguito a quanto previsto dall'articolo 46 del Dl 50/2017, fornendo le istruzioni operative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 - 2017.

Come si ricorderà, l'articolo 46 del DL 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, ha istituito la zona franca urbana (Zfu) per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

In particolare tale disposizione ha previsto alcune misure agevolative fiscali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico ditta in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento.

Requisiti - La modalità di concessione di tali agevolazioni fiscali e contributive sono riconosciute:
- a soggetti appartenenti ad elenchi resi noti dal Mise;
- esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018;
- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato.

I nuovi codici tributo - Con risoluzione n. 160/E/2017, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "Z148" ai fini dell'utilizzo in compensazione delle agevolazioni disciplinate dall'articolo 46 del DL 50/2017; con risoluzione n. 45/E/2018 sono stati invece istituiti i codici tributo "Z149" e "Z150" relativi alla fruizione delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della Legge 205/2017.

Le modalità di compilazione del Modello F24 - Le istruzioni in merito alle modalità di compilazione della sezione Erario del Modello F24 in caso di utilizzo dei nuovi codici tributo possono essere così riassunte:

- nel campo "codice tributo" vanno inserite i predetti codici tributo;
- nel campo "anno di riferimento" va inserito l'anno di imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione nel formato "aaaa";
- gli importi vanno indicati nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Agevolazioni Mise - I destinatari delle agevolazioni in argomento possono usare il credito verso l'Erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi (ripresa dei pagamenti prorogata al 31 gennaio 2019).
Nel caso in cui i beneficiari delle agevolazioni in commento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell'anno 2017 e nell'anno 2018 possono utilizzare il credito anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori che dovranno essere effettuati all'Istituto nel corso del 2019.

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