L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro notturno dell'unico genitore

di Alberto Bosco

La domanda

Buongiorno, la legge prevede il divieto di adibire l'unico genitore affidatario di un figlio convivente a svolgere la prestazione lavorativa dalle 24.00 alle 6.00, qualora il lavoratore dovesse sposarsi con un'altra persona (non genitore del bambino) il divieto di prestare lavoro notturno viene meno?

L’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dispone che è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno (art. 53, D.Lgs. n. 151/2001): a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Perché venga meno il divieto, in caso di nuovo matrimonio, occorre che il coniuge acquisito riconosca il figlio del lavoratore, il quale dunque non sia più affidato solamente al suo dipendente.

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