Patto di non concorrenza nel contratto a termine
L’articolo 2125 del codice civile dispone che il patto con cui si limita lo svolgimento dell'attività del lavoratore, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata. La stipulazione di siffatto accordo nell’ambito di un contratto a termine non è stata prevista da parte del legislatore e, dunque, in linea di principio, non è neppure vietata. Va però evidenziato che la brevissima durata del rapporto che si vuole instaurare (3 mesi) lascia perplessi: si deve infatti valutare per quanto tempo, in che termini (geografici e di oggetto) si vuole vincolare il lavoratore, senza trascurare l’importo del corrispettivo. In definitiva, occorre che lei valuti con attenzione tali elementi.