Assunzione di un minorenne
L’art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 dispone che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Solamente l’articolo 43, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 consente di assumere con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Di conseguenza vige l’obbligo scolastico fino al compimento del 18° anno di età e l’assunzione di un minorenne può essere effettuata stabilmente solamente con un contratto di apprendistato nel sistema duale. Rimane ferma la disciplina per tirocini etc. che presuppongono comunque anche la frequenza scolastica.