Nel caso di un ragazzo di anni 16, attualmente iscritto al secondo anno di un istituto superiore, ma che intende abbandonare la scuola senza conseguire diploma o qualifica professionale è possibile procedere all'assunzione come lavoratore subordinato non apprendista?
L’art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 dispone che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Solamente l’articolo 43, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 consente di assumere con un contratto di apprendistato per la...