Contenzioso

Responsabilità limitata per il coordinatore

di Luigi Caiazza

La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella riferita all’ alta vigilanza delle lavorazioni , sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Piano operativo di sicurezza (Pos), come integrate dal datore di lavoro e filtrate dal Piano di sicurezza e coordinamento (Psc).

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 34869, depositata ieri, con la quale ha accolto il ricorso di un Coordinatore contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale questi era stato riconosciuto colpevole di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore il quale era intento, sul luogo di lavoro, allo smontaggio di pannelli di truciolato mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.

Il ricorso è stato accolto sulla base di una carenza di motivazione dei giudici di primo e secondo grado in merito agli obblighi incombenti in capo alla figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quale titolare di una funzione di garanzia, nelle gestione del rischio interferenziale ai sensi dell’articolo 92 del dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo la previsione dell’articolo 90 dello stesso Tu nella parte in cui prevede la designazione del coordinatore nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, la Corte ha rilevato che si è mancato di esaminare la questione del rischio interferenziale quale presupposto essenziale per richiamare la norma di riferimento sopra citata per pretendere dal Coordinatore per la sicurezza l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti.

Le predette sentenze di merito si sono limitate esclusivamente all’attività dei lavoratori di una ditta edile, impegnata alla rimozione di alcune infrastrutture senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza o meno di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.

Pertanto, sotto il profilo logico-giuridico, è risultata errata, per la Corte , la parte della motivazione della sentenza d’appello la quale impone al coordinatore un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale la scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione dei lavoratori addetti sulle modalità di lavoro. È vero, invece, che in tal modo si sarebbe verificata un’indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza e l’esecuzione, con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa. Diversamente, senza la sussistenza di un rischio da interferenza di lavorazioni riconducibili ad imprese diverse, la sentenza impugnata avrebbe altresì indebitamente ampliato il ruolo e le funzioni del Coordinatore, in particolare quelle relative alla vigilanza in generale sulla configurazione delle lavorazioni. Né, tra l’altro, al Coordinatore, i cui obblighi sono richiamati dal citato articolo 92 del Tu, sono attribuiti compiti relativi al rapporto diretto di questi con i singoli lavoratori, né una seppur minima ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.

La sentenza n. 34869/17 della Corte di cassazione

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