Rapporti di lavoro

Lavori usuranti e lavoro notturno: si avvicina la scadenza del 31 marzo

di Michele Regina

Il 31 marzo 2017 scade il termine per la comunicazione ai fini della verifica dei lavoratori che hanno svolto lo scorso anno le lavorazioni usuranti rientranti in una delle tipologie individuate dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 ed in particolare:

1. lavorazioni considerate particolarmente usuranti DM 19 maggio 1999;

2. lavoro notturno;

3. lavorazioni su linea a catena;

4. conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

L'obbligo è assolto tramite la compilazione e l'invio telematico del modello LAV US, disponibile sul sito internet www.cliclavoro.gov.it.

Nella medesima data scade anche il termine per la comunicazione di lavoro notturno svolto nel 2016 in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

L'omissione di questa comunicazione è sanzionabile in via amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo.

Nel dettaglio quindi i datori di lavoro o i propri intermediari devono, in relazione alle attività lavorative svolte a partire dall'anno 2011, ai sensi l'art. 6 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011, comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'Ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (modello informatico "LAV-US"):

- con periodicità almeno annuale, ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni individuate dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (lavorazioni considerate particolarmente usuranti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 1999; lavoro notturno; lavorazioni su "linea a catena"; conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo);

- con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

- entro trenta giorni dall'inizio lo svolgimento di lavorazioni su "linea a catena".

La normativa sancisce il termine per la comunicazione dello svolgimento di lavorazioni su linea a catena all'inizio delle medesime, e prevede invece che i termini per la comunicazione ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in attività usuranti e per la comunicazione del lavoro notturno sono annuali.

Il termine per la comunicazione ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle attività usuranti è stato indicato dallo stesso Ministero, con nota del 28 novembre 2011 nel 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

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