Contrattazione

Accordi su misura dell’azienda

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di Aldo Bottini

La disciplina sul mutamento di mansioni, introdotta dal Jobs act con la modifica dell’articolo 2103 del codice civile, ha aperto spazi significativi alla contrattazione collettiva e persino individuale. Prima della modifica del 2015, la normativa sul cambio di mansioni era estremamente rigida. Il divieto di demansionamento era assoluto. Addirittura c’era chi poneva in dubbio che si potesse validamente pattuire un demansionamento al fine di evitare il licenziamento per soppressione della posizione.

Ora la norma impone il rispetto della corrispondenza con il livello contrattual-collettivo e la categoria legale (quadro, impiegato od operaio) come limite allo ius variandi. Non solo. È ammessa la possibilità, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, di spostare il lavoratore a mansioni del livello immediatamente inferiore, senza variazione dell’inquadramento e della retribuzione. Ed è espressamente previsto che i contratti collettivi possano individuare ulteriori ipotesi di assegnazione unilaterale al livello inferiore. Posto che i contratti collettivi possono essere anche aziendali, si tratta di una interessante possibilità di disegnare “su misura”, in materia di cambio di mansioni, valvole specifiche di flessibilità al ricorrere di particolari situazioni nella singola impresa.

La norma dà spazio anche agli accordi individuali, sia pure in sede protetta (Dtl, sedi sindacali o commissioni di certificazione) e con eventuale assistenza sindacale o legale. Si possono pattuire cambi di mansione senza limite di livello o categoria e anche modifiche di inquadramento e retribuzione. Una significativa apertura rispetto al passato, che si verifica anche per l’assegnazione a mansioni superiori, in cui alla contrattazione collettiva (anche aziendale) è attribuita la possibilità di stabilire il periodo oltre il quale l’assegnazione diventa definitiva.

Le possibilità di deroga (collettiva e individuale) sono dunque significative, il che probabilmente rende superfluo il ricorso al contratto di prossimità previsto dal decreto legge 138/2011, che pure, in passato, aveva previsto per i contratti collettivi aziendali, per determinate finalità, la possibilità di deroga alle norme di legge sulle mansioni.

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