Adempimenti

Il 770 fa posto agli utili distribuiti ai soci

di Ornella Lacqua


Restyling del quadro SK sugli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e del quadro SX sulle compensazioni dei crediti effettuate nel modello F24: sono alcune delle novità del modello 770/2018, che deve essere inviato entro il 31 ottobre dai sostituti d'imposta e dalle amministrazioni dello Stato per comunicare i dati sulle ritenute operate nel 2017 e sui relativi versamenti. La scadenza è allineata a quella per l'invio del modelli Redditi e Irap.
Il modello 770/2018 deve essere compilato dai sostituti d'imposta e dalle amministrazioni dello Stato anche per comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria. Il modello è utilizzato anche per indicare le compensazioni operate con l'indicazione dei crediti d'imposta usufruiti e dei dati relativi alle somme liquidate in seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il modello deve essere presentato telematicamente, dal sostituto d'imposta, tramite un intermediario abilitato o altri soggetti incaricati (per le amministrazioni statali), o tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate. La prova è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica: infatti, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
È sempre necessario porre particolare attenzione nei casi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie: nel caso di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, e così via), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Se non c'è prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. Nell'ipotesi di operazioni straordinarie che non hanno comportato l'estinzione di società, invece, quali ad esempio le trasformazioni di società di capitali in società di persone e viceversa, il 770 deve essere compilato secondo le regole generali poiché queste operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.
Quest'anno andrà compilata, nel frontespizio, la sezione «Redazione della dichiarazione», nel caso di gestione separata del modello. Il quadro SK è stato implementato per accogliere gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% se derivano da particolari partecipazioni.
Il quadro SX è variato, rispetto a quello del 770/2017, con l'introduzione dei riquadri SX2 e SX3. L'SX2 riguarda il credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale e l'ammontare usato in compensazione tramite il modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV. I righi del riquadro SX3 invece devono essere utilizzati per indicare il credito riconosciuto per famiglie numerose (colonna 1), il credito per canoni di locazione riferito al 2017 (colonna 2). Nella colonna 3 va riportato il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Nella colonna 4 deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 usato in compensazione tramite modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST.

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