Contenzioso

Pensione al geometra anche se non versa tutti i contributi

di Matteo Prioschi

L’iscritto alla Cassa di previdenza dei geometri matura l’anzianità di iscrizione anche negli anni in cui versa solo parzialmente i contributi dovuti. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 15643/2018 depositata ieri.

In base all’articolo 2 della legge 773/1982 di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, la pensione di vecchiaia si consegue con almeno 65 anni di età e almeno 30 anni di «effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo».

Un iscritto all’ente di previdenza dei geometri ha chiesto la pensione avendo almeno 30 anni di contributi, ma la Cassa si è opposta in quanto per alcune annualità il professionista non aveva versato tutti i contributi richiesti e i crediti sono stati prescritti.

I giudici rilevano che c’è diversità tra effettività e integralità. La legge 773/1982 usa l’aggettivo «effettivo» per la contribuzione. Ciò, anche alla luce di precedenti decisioni della Suprema corte, consente di affermare che «effettivo» non significa che la «contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa».

È vero che, ricordano i giudici, in via generale nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale vale il principio per cui il «mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque la maturazione del diritto alle prestazioni».

Tuttavia in questo caso si affronta il problema della validità delle annualità di contribuzione a fronte di versamenti non integrali, seppur in piccola parte. Ma a questo riguardo la norma richiede non «l’integralità della contribuzione», ma l’effettività della stessa. Inoltre sempre la legge 773/1982 non prevede la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa a fronte del versamento parziale dei contributi.

I giudici rigettano anche la tesi dell’ente di previdenza secondo cui, in base a tale lettura, sarebbe sufficiente versare un contributo parziale, anche minimo, per ottenere la maturazione di un anno intero «in aperta contraddizione con la logica solidaristica della previdenza professionale».

Questo problema, sottolinea la Cassazione, la Cassa lo può risolvere con controlli più rigorosi sulle comunicazioni e le dichiarazioni reddituali e contributive inviate dai professionisti e rispettando i tempi di prescrizione che tutelano sia l’ente di previdenza dal compito di avviare indagini su periodi contributivi lontani nel tempo, sia l’iscritto a cui viene evitata una prova «eccessivamente difficoltosa» dell’esattezza delle contribuzioni versate.

La sentenza 15643

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