Rapporti di lavoro

Dodici mesi per aggiornare gli addetti con formazione scaduta

di Mario Gallo

Terminato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del nuovo regime sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; infatti, da oggi sono operative anche le nuove disposizioni in materia di formazione dei lavoratori e degli addetti contenute nel decreto interministeriale Lavoro-Interno del 2 settembre 2021.

Tale provvedimento, emanato in attuazione del rinvio contenuto nell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Dlgs 81/2008, ha ridisegnato la disciplina in materia, contenuta nel decreto del ministero dell'Interno 10 marzo 1998, operando un riassetto della normativa – oltre che la definizione dei nuovi criteri per l'abilitazione dei formatori – obbligando così i datori di lavoro anche a nuovi adempimenti oltre che a un'attenta verifica per stabilire i lavoratori da sottoporre all'aggiornamento.

Campo di applicazione

Il nuovo regime della formazione degli addetti all'antincendio aziendale trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro (articolo 62 del Dlgs 81/2008), compresi i cantieri temporanei e mobili, ed è bene precisare che innova la disciplina del citato Dm 10 marzo 1998 anche per quanto riguarda il piano di emergenza e le misure di tutela.

In particolare, va osservato che l'articolo 37, comma 9, del Dlgs 81/2008, stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere dal datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Formazione e valutazione del rischio d'incendio

Ecco, quindi, che in attuazione di tale principio l'articolo 5 del decreto 2 settembre 2021, oltre ad aggiornare le norme, dopo oltre un ventennio, stabilisce che la durata e i contenuti dei corsi antincendio sono in funzione del livello di rischio dell'attività, seguendo così il modello generale già previsto dal Dm 10 marzo 1998; infatti, l'allegato III stabilisce che i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per addetti al servizio antincendio aziendale devono essere correlati al livello di rischio dell'attività (elevato; medio; livello di basso) così come individuato dal datore di lavoro nella specifica valutazione (si veda anche il Dm 3 settembre 2021).

Sulla base, quindi, di tale criterio l'allegato III stabilisce percorsi differenziati, anche nella durata, con un contenuto minimale; pertanto, è rimesso al datore di lavoro la responsabilità di prevedere contenuti aggiuntivi nei corsi sulla base di quanto emerso in sede di valutazione del rischio d'incendio e delle misure concretamente adottate.

In particolare, per le attività di livello 1 – considerate a rischio più basso – la durata (minima) del corso è fissata in quattro ore spalmate in tre moduli, di cui uno pratico di due ore incentrato sulla conoscenza degli estintori portatili, l'esercitazione sul loro utilizzo (non prevista nella previgente normativa), il registro antincendio e l'esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Per le attività di livello 2, invece, in considerazione del maggior rischio associato il percorso formativo è di almeno 8 ore ed è strutturato su quattro moduli di durata variabile, tra cui quello dell'esercitazione (3 ore) incentrato sulle modalità di utilizzo di naspi e idranti, oltre che sull'uso degli estintori portatili ; viceversa, per il corso di formazione per addetti antincendio in attività di livello 3, quindi a maggior rischio, la durata è fissata in almeno 16 ore suddivise in quattro moduli, di cui uno pratico incentrato sull'esercitazione (4 ore).

Per tutti e tre i percorsi formativi è obbligatoria la verifica dell'apprendimento dei partecipanti, compresa nel predetto monte ore; pertanto, a ben vedere il decreto 2 settembre 2021 ha mantenuto ferma l'intelaiatura di base dell'allegato IX al Dm 10 marzo 1998, sia pure con alcune innovazioni.

Le nuove regole sull'aggiornamento

Non resta, infine, che precisare che da oggi entrano in vigore anche le nuove regole sull'aggiornamento della formazione antincendio degli addetti, questione che per lungo tempo, prima del decreto 2 settembre 2021, è stata invero molto controversa.

Infatti, ora l'articolo 5, comma 5, di tale provvedimento stabilisce che gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III che prevede almeno 2 ore per le attività di livello 1, che passano a 5 ore per quelle di livello 2 e a 8 ore per quelle di livello 3.

E sotto questo profilo bisognerà fare molta attenzione; infatti, se alla data di entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento andrà ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

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