Entro il 21 vanno versati i contributi per le ferie non fruite
di Josef Tschöll
La mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003, e cioè entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione oppure entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, comporta per il datore di lavoro l'obbligo di versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Il ministero del Lavoro (nota 26 ottobre 2006, protocollo 25/I/0005221) ha chiarito peraltro che tale criterio si applica anche ai periodi di ferie...