Agevolazioni

Operativo l’esonero del Sostegni-ter per il turismo

di Barbara Massara

Finalmente operativo l’esonero contributivo previsto dal decreto legge Sostegni-ter per le agenzie di viaggio e i tour operator. Con il messaggio 3549/2022, viene completato il quadro normativo utile per applicare l’esonero introdotto dall’articolo 4, comma 2-ter, del Dl 24/2022 riservato alle aziende del settore turistico e riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, e fruibile entro il 31 dicembre 2022.

L’ultimo provvedimento segue le istruzioni fornite con il messaggio 2712/2022 e poi con la circolare 89/2022, in cui l’istituto ha illustrato le modalità e i termini di presentazione della domanda di accesso all’esonero e di prenotazione dei relativi fondi. Il messaggio 3549/2022 contiene le informazioni specifiche per le aziende che volessero presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto), nonché le istruzioni per il flusso uniemens. Per presentare istanza di riesame, le aziende hanno tempo fino al 13 ottobre e possono utilizzare il medesimo modulo di domanda AT_2TER che si trova nello stato di “accolta parziale provvisoria”, che è stato implementato per allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello calcolato e comunicato dall’Inps. Fermo restando che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza, l’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.

Considerato altresì lo stanziamento complessivo di 56,25 milioni di euro, solo a conclusione di tutte le istanze di riesame l’istituto rielaborerà le domande provvisoriamente accolte e sarà in grado di determinare gli importi spettanti nonché fruibili.

Dal punto di vista dell’esposizione nell’uniemens le istruzioni dell’Inps appaiono molto sintetiche, limitandosi a istituire il codice causale L572 da utilizzare per indicare il credito nella denuncia aziendale del flusso, L’istituto non precisa, però, con quale decorrenza sarà utilizzabile questo credito, che potrebbe essere già il mese di settembre.

Conformemente alle previsioni di legge, l’Inps conferma che l’esonero è da riparametrare e applicare su base mensile, senza però specificare le modalità. Il limite complessivo spettante è sicuramente rappresentato dalla contribuzione dei mesi di astratta spettanza (aprile-agosto 2022), così come a livello mensile dovrebbe essere consentito recuperare l’esonero nei limiti della contribuzione dovuta. In aggiunta e in deroga a tale regola, l’istituto precisa che «laddove la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo».

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