Contenzioso

Professionisti, validi gli onorari superiori al massimo tariffario

di Angelina Turco

La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 25054, stabilisce la validità della convenzione tra avvocato e cliente nella quale vengono stabiliti onorari superiori al massimo tariffario.

La Corte di Appello aveva sancito la nullità della pattuizione con cui un avvocato e il suo cliente avevano stabilito, per le prestazioni effettuate dal professionista, un compenso eccedente i massimi di tariffa, ritenendo l'inderogabilità dei massimi tariffari ed affermando che l'autonomia delle parti come fonte primaria per il compenso spettante al professionista trovava un limite nell'inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali.

La Corte di Cassazione, di avviso contrario, ricorda come l'art. 2233 cod. civ., in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, preveda una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di liquidazione, che pone l'accordo delle parti come preminente su ogni altro, e in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi. Il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista, come nel caso di specie, uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass., sez. 2 civ., 23 maggio 2000, n. 6732).

In particolare, in tema di onorari di avvocato, la Suprema Corte afferma il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto compensi dovuti dai clienti agli avvocati in misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi, essendo solo vietato di fissare un compenso inferiore al minimo previsto nelle tariffe stesse (Cass., sez. 2 civ., 5 luglio 1990, n. 7051; Cass., sez. unite civ., 26 febbraio 1999, n. 103)

Poiché, nel caso di specie, non è contestato che le parti abbiano pattuito per iscritto il compenso dovuto all'avvocato per l'incarico professionale, la Corte di Cassazione conclude che la pronuncia di nullità di tale convenzione per violazione dei massimi tariffari e la conseguente determinazione giudiziale del compenso, effettuata dalla corte di Appello, risulta in violazione della disposizione dell'art. 2233 del codice civile.

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