L'esperto rispondePrevidenza

Iscrizione della figlia come coadiuvante

di Imbriaci Silvano

La domanda

Il mio cliente vuole la partecipazione al lavoro nella sua attività commerciale di commercio posto fisso al mercato. Chiede l'iscrizione all'inps commerciante la figlia in qualità di coadiuvante senza fare l'atto notarile presso il notaio. Così la figlia non partecipa alla ripartizione dell'utile. La figlia ha 23 anni.

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, oltre alla parte di contribuzione obbligatoria pari al minimale, è dovuta la contribuzione per la parte eccedente da determinarsi con le seguenti modalità: a) per le imprese familiari legalmente costituite (mediante atto notarile o scrittura privata) sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); b) se invece l’azienda non è costituita in impresa familiare, il titolare può decidere se attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233). In tal caso nei quadri RG (Imprese in regime di contabilità semplificata) ed RF (Imprese in regime di contabilità ordinaria), diversamente da quanto succede nelle imprese familiari legalmente riconosciute, non viene disposta ripartizione del reddito d'impresa. Ai fini fiscali, non ha alcuna rilevanza l'eventuale ripartizione di reddito in quote fra titolare e collaboratore/i, mentre ai fini previdenziali fa fede il quadro RR del modello UNICO, nell'eventualità in cui vi sia ripartizione del reddito tra titolare e collaboratore/i.

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