Solidarietà in deroga con un accordo anche con la Regione
Con la circolare 16/2018, (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) il ministero del Lavoro ha diffuso le indicazioni operative per l'applicazione delle novità apportate, dall'articolo 25 del Dl 119/2018, alla disciplina in materia di proroga della Cigs. In merito ai criteri generali validi per le prosecuzione del trattamento straordinario, che potrà riguardare il biennio 2018-2019, il dicastero – tra l'altro - ha specificato che è possibile ottenere il prolungamento della cassa integrazione da parte di quelle aziende che, avendo precedentemente fruito della Cigs e non avendola potuta prorogare, hanno successivamente fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale, al fine di continuare a gestire situazioni caratterizzate da una permanente criticità aziendale e occupazionale.
Parimenti, la proroga potrà essere richiesta dalle imprese che, avendo saturato i limiti temporali massimi previsti dalla normativa generale, non hanno potuto fruire per intero dell'intervento di cassa.
Nel documento il ministero fornisce anche alcune indicazioni riferite alle richieste di proroga a seguito della stipula di un contratto di solidarietà difensivo. La possibilità di prolungare la cassa per questa causale costituisce, infatti, una significativa novità rispetto alla normativa precedente. Sul punto i tecnici ministeriali ricordano che, prima ancora di inoltrare l'istanza, si deve stipulare un accordo in sede governativa con la presenza di un rappresentante delle Regioni interessate. L'intesa deve, peraltro, contenere anche l'indicazione dell'ammontare della spesa dell'intervento di Cigs in base alla modalità di riduzione dell'orario di lavoro. L'intervento della Regione tende a garantire l'impegno dell'azienda nell'attuazione di politiche attive, concordate con la regione medesima, rivolte ai lavoratori in esubero e anche a confermare il rilevante interesse economico e occupazionale che l'impresa riveste per il territorio. L'istanza di proroga va inviata esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicativo CIGSonline.
Trattandosi di cassa in deroga, la richiesta sfugge alle regole generali, declinate dall'articolo 25 del Dlgs 148/2015, per la presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In allegato all'istanza, l'impresa deve produrre l'accordo ministeriale, nonché una relazione tecnica da cui possa evincersi l'entità degli esuberi ancora in essere e le misure di politica attiva concordate con la Regione (o le Regioni in caso di presenza di unità produttive dislocate in più ambiti territoriali) che l'azienda intende adottare.
Per le domande di proroga relative alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale, il ministero ricorda che possono trovare applicazioni le istruzioni contenute nella circolare 2/2018 valida anche per le imprese che occupano meno di 100 lavoratori. Infine, ricordiamo che, per finanziare la misura, il governo ha messo a disposizione complessivamente 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.