Agevolazioni

Domanda entro il 31 marzo per i contributi destinati alle associazioni di promozione sociale

di Antonio Carlo Scacco

Le associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 476/1987 che vorranno accedere per il corrente anno ai contributi loro riservati dovranno presentare improrogabilmente domanda entro il prossimo 31 marzo: lo ricordano le linee guida diffuse l'8 marzo dal ministero del Lavoro sul sito internet, sezione Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese. Le istanze, a valere sulle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili nell'ambito del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l'anno corrente, potranno essere presentate con raccomandata A/R alla Direzione Generale del Terzo Settore del Minlav (vale la data di spedizione e non quella di arrivo) ovvero via Pec all'indirizzo dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it .

I requisiti per l'accesso, previsti dalla legge 476, attengono alla presenza territoriale (è richiesto che la associazione operi in almeno 10 regioni da oltre tre anni consecutivi), la “evidente funzione sociale” certificata da un apposito attestato rilasciato dal Ministero (il requisito può essere alternativo rispetto al precedente), la democraticità (intesa come partecipazione degli associati alla vita associativa) e, infine, la onorabilità del rappresentante legale o di chi comunque rappresenti esternamente la associazione (mancanza di condanne penali e procedimenti penali in corso, ecc.). Il riparto dei contributi avviene per quote: la maggiore di esse, pari al 60%, è riconosciuta sulla base del programma di attività e della funzione sociale effettivamente svolta dall'ente o dall'associazione. La restante quota sarà attribuita per la metà in parti uguali a tutti i richiedenti e per l'altra metà sulla base del numero degli associati. La dettagliata specificazione del programma da svolgere nell'anno in corso, pertanto, riveste particolare importanza soprattutto con riferimento alle azioni da intraprendere circa l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di limitazioni psichiche, fisiche o funzionali ovvero di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale (articolo 1 della legge) con distinta indicazione delle voci di spesa inerenti. Dovrà altresì essere data evidenza, nella documentazione richiesta a corredo della domanda, della effettiva operatività dell'ente, ivi incluse le spese sostenute per personale impiegato, con esclusione delle consulenze e delle spese per gli organi sociali (da intendersi come qualunque emolumento percepito sotto forma di compenso/retribuzione/indennità).

Richiesta anche una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, con indicazione delle motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività, le attività svolte o in corso di svolgimento, la elencazione delle categorie di cittadini, in condizione di marginalità sociale, coinvolti.

Stante la peculiare finalità sociale dei contributi ricevuti, è fatto espresso divieto di destinarli a finalità ultronee, ad esempio per la concessione ai titolari di cariche sociali di compensi, indennità o altri emolumenti (inclusi i gettoni di presenza). Delle spese dovrà essere altresì redatto un puntuale rendiconto da trasmettere, entro un anno e 30 giorni dall'accreditamento dei contributi, alla medesima Direzione generale, anche via Pec. Per la effettuazione dei relativi controlli, l'associazione è tenuta a conservare per un periodo di 10 anni dalla data di redazione del rendiconto, e ad esibirla su richiesta, tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di contributo, nonché la documentazione di spesa relativa alle somme percepite.

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