Contrattazione

Contratti a tempo determinato, scade il 31 ottobre il regime transitorio

di Pietro Gremigni

Pochi giorni per le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato in base alle vecchie regole.
Entro il 31 ottobre 2018 devono essere effettuate le proroghe o i rinnovi di contratti a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018 con applicazione delle precedenti regole modificate dal decreto dignità.

Si tratta dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto 87/2018 convertito nella legge 96/2018 secondo cui: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

Quali sono pertanto i datori di lavoro interessati a questa possibilità che, essendo esercitata con le regole ante riforma, permette ancora fruire di condizioni più favorevoli per il datore di lavoro stesso?

La lettere e la logica della disposizione circoscrive l'ambito applicativo a chi ha stipulato un contratto a tempo determinato prima del 14 luglio, perché se fosse stato stipulato da questo momento in poi, non solo il contratto iniziale ma anche le vicende successive come proroghe e rinnovi sarebbero vincolati alle nuove regole.
In secondo luogo riteniamo indifferente che il contratto a termine fosse in corso oppure no alla data del 14 luglio ai fini del rinnovo.
Un contratto instaurato ad esempio il 1° marzo 2018 per tre mesi e scaduto il 31 maggio, può benissimo essere rinnovato dopo il 14 luglio, purché entro il 31 ottobre, per poter applicare le vecchie regole.
Pertanto la proroga o il rinnovo possono riguardare:
-un contratto in corso al 14 luglio;
-un contratto cessato prima del 14 luglio.

Rinnovi - La legge non dà una definizione del rinnovo del contratto a termine. L'unica norma di riferimento è l'art. 21 del D.Lgs. 81/2015, riformulato dal decreto dignità dove nel comma 01 si parla di rinnovo del contratto a termine e il comma 2 che parla di riassunzione dello stesso lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro.
In definitiva quando le stesse parti che hanno già instaurato un contratto a tempo determinato, ne stipulano un altro, stanno facendo un rinnovo. Non importa a quale distanza temporale avviene, nel senso che il precedente contratto a termine potrebbe essere stato stipulato anni addietro. E' inoltre indifferente la mansione ai fini dell'art. 21: si ha rinnovo sia per le stesse mansioni del precedente contratto che per altre differenti.

Proroghe anticipate - La proroga nel regime transitorio riguarda in genere un contratto che scade entro il 31 ottobre. Queste saranno le principali situazioni oggetto di proroga.
E' vietato allora prorogare un contratto che scadrà dopo il 31 ottobre?
Molti saranno tentati di farlo per poter fruire del regime precedente (durata complessiva di 36 mesi – assenza di causale se la proroga dovesse eccedere i 12 mesi complessivi) ma è fattibile, cioè è lecita questa operazione?
La risposta sarà negativa, a nostro giudizio, se il contratto è in realtà un contratto a tempo indeterminato che, grazie al precedente regime acausale, è stato legittimamente “spezzettato” dal datore di lavoro e ridotto a contratto a termine. Con le nuove regole però basate su una causalità del contratto a termine, la proroga anticipata saprebbe di elusione alla legge, attuata solo per fruire di un regime più favorevole.
Non è rilevante che il contratto scada a distanza ravvicinata (es. il 10 novembre), oppure più in là (es. il 15 gennaio) per demarcare queste proroghe da quelle lecite o illecite.
A nostro giudizio il datore di lavoro può chiedere la proroga di un contratto scadente tra qualche mese perché già oggi sa che l'esigenza per la quale aveva instaurato il contratto non verrà attuata nei termini inizialmente concordati, perché ad es. il cliente ha nel frattempo raddoppiato l'ammontare della commessa straordinaria.
In definitiva è perfettamente logico anticipare la proroga e prolungare la scadenza del termine anche prima del 1° novembre, se però c'è il supporto di valide motivazioni, che non dovranno essere esplicitate formalmente perchè non c'è obbligo di indicare la causale in questa fase, ma esistere ed essere provate in caso di contenzioso.

Deroghe previste - Abbiamo detto che proroghe e rinnovi fino a 31 ottobre 2018 permettono di mantenere in via transitoria il regime precedente al decreto dignità. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta:
-durata complessiva dei contratti a tempo determinato pari a 36 mesi, in relazione alle mansioni di pari livello e categoria legale, anche se i relativi periodi dovessero prolungarsi dopo il 31 ottobre;
-nessun obbligo di causale per i successivi rinnovi o per le proroghe eccedenti i 12 mesi di durata;
-possibilità di effettuare 5 proroghe e non 4 come previsto dalle nuove regole.
Al contrario nel caso di rinnovo occorre sempre rispettare l'intervallo temporale minimo di 10 giorni o 20 giorni a seconda che il contratto precedente sia inferiore o superiore a 6 mesi e versare il contributo aggiuntivo dello 0,50%.

Tetto massimo - Dal 12 agosto 2018, in mancanza di un contratto collettivo che disciplini la questione, non è ammissibile la copresenza di più del 30% tra contratto a termine diretti e somministrati a tempo determinato all'interno della stessa impresa.
In assenza di istruzioni riteniamo che i contratti in corso a tale data che eccedono la soglia del 30% non debbano essere interrotti ma proseguire fino alla scadenza prevista.
Pertanto per un contratto stipulato prima del 14 luglio 2018 e potenzialmente in grado di fruire del regime transitorio, non si potrà disporre alcuna proroga o rinnovo pena l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale violazione.

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