Rapporti di lavoro

Polizia e vigili del fuoco, il Garante privacy dà il via libera allo schema di decreto sulla sicurezza del lavoro

di Pietro Gremigni

Il Garante della privacy, con provvedimento del 19 luglio 2018 (newsletter 10.9.2018), ha dato il nulla osta alla schema di decreto ministeriale che intende introdurre un regolamento speciale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale della Polizia di Stato, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione del testo unico di sicurezza sul lavoro del 2008.

Il decreto contiene, tra l'altro, la disciplina degli adempimenti comunicativi tra datore di lavoro e altri organismi preposti alla tenuta dei dati sulla salute dei lavoratori quali il medico competente o l'Inail.

A questo proposito il provvedimento del Garante specifica che l'elemento centrale del trattamento riguarda dati di tipo sanitario. Pertanto, sulla base del regolamento europeo 2016/679, lo stesso è svolto nell'ambito degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che sono da annoverare tra le categorie particolari di dati, nella specie “sanitari”, e perciò appare supportato da adeguata base giuridica.

Ciò detto, però, il parere del 19 luglio pone il dubbio che il doppio canale comunicativo dei documenti inerenti i lavoratori alla Asl o vigili del fuoco da un lato e agli uffici di vigilanza interni dall'altro, ai fini della realizzazione dei compiti di vigilanza, possa violare la regola della proporzionalità. Potrebbe risultare infatti eccedente rispetto agli scopi dal momento che per tutti i lavoratori tale funzione di vigilanza è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per alcuni profili, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non anche da ulteriori organismi.

In secondo luogo la trasmissione all'Inail tramite il sistema Sinp dei dati di tale personale deve avvenire per le sole finalità previste dalla legge che sono di tipo statistico e prevenzionale e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante. Perciò occorre rispettare le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati, in quanto sufficienti a garantire le finalità della predetta trasmissione dei dati.

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