L'esperto rispondeRapporti di lavoro

La consegna della copia Unilav «certifica» l’assunzione

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un nostro cliente è stato assunto a tempo indeterminato da una cooperativa di autotrasporti con sede a Palermo. E’ stata a lui consegnata solo la copia Unilav asserendo che non vi è l’ obbligo della consegna del contratto individuale di lavoro….. è corretto?

L'articolo 4 bis, co. 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000 (modificato dal decreto Legge n. 112/2008) obbliga il datore di lavoro, al momento dell’assunzione e prima dell'inizio delle attività di lavoro, a consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1997. Tale obbligo si intende assolto, pertanto, sia mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente (Unilav) sia mediante la consegna del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto. Dalla interpretazione di tale disposizione si ritiene, pertanto, che non sussista un obbligo di consegnare al dipendente la copia del contratto individuale di lavoro assieme alla copia della comunicazione obbligatoria. Peraltro la stipula di un contratto di lavoro non richiede, generalmente, particolari requisiti formali al punto che risulta ammissibile anche la stipulazione per fatti concludenti (quindi la forma scritta del contratto può anche mancare). Circa poi la efficacia probatoria della copia della comunicazione obbligatoria consegnata al lavoratore si rammenta che la Corte di giustizia Ue, nei procedimenti riuniti da C-253/96 a C-258/96, si è espressa nel senso che la comunicazione medesima è accompagnata da una presunzione di veridicità analoga a quella che sarebbe “annessa, nell'ordinamento giuridico interno, ad un simile documento redatto dal datore di lavoro e comunicato al lavoratore. Deve tuttavia essere consentito al datore di lavoro di fornire ogni prova contraria dimostrando, vuoi che le informazioni contenute nella detta comunicazione sono intrinsecamente false, vuoi che sono state smentite dai fatti.”. Bisogna in ogni caso fare attenzione a quanto prevede il contratto collettivo di lavoro applicato. Quasi tutti i contratti collettivi, infatti, prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore la lettera di assunzione.

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