Contrattazione

Accordo su congedi e permessi per il Ccnl Igiene ambientale aziende private

di Cristian Callegaro

Attraverso l'accordo del 22 marzo 2017 FISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno apportato modifiche ed integrazioni al c.c.n.l. per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, a fronte delle quali vengono riscritti i relativi articoli contrattuali. Le novità, che decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, riguardano i seguenti istituti:
-Congedo di maternità e paternità, congedo parentale, congedo per la malattia del figlio (articolo 48);
-Tutela di figli e di persone con handicap grave (articolo 49);
-Permessi per aventi familiari gravi, permessi solidali (articolo 54);
-Parità di trattamento tra uomini e donne, prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e violenza nel luogo di lavoro (articolo 58):
-Congedo per le vittime di violenza di genere (articolo 59).
In materia di maternità, per la disciplina del congedo di maternità/paternità, per i congedi parentali, anche su base oraria, e per i congedi per malattia del figlio, l'accordo fa rinvio alla disciplina del decreto legislativo n. 151/2001.
Il permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno per decesso o grave infermità vengono estesi anche alle unioni civili.
Attraverso i cosiddetti permessi solidali, i lavoratori possono cedere/donare volontariamente a titolo gratuito ore maturate di permesso retribuito ovvero fino ad un massimo di due giorni maturati della spettanza contrattuale di ferie annuali ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta documentata al fine di assistere figli minori che necessitano di cure costanti.
In materia di permessi per assistenza a soggetti con handicap, i lavoratori genitori di minore con grave handicap possono chiedere, alternativamente tra loro, il prolungamento del congedo parentale entro il compimento del 12° anno di vita del bambino. I lavoratori genitori di minore con grave handicap possono chiedere, alternativamente tra loro, di usufruire di 2 ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, in alternativa al congedo ex art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001; dopo il compimento del 3° anno, potranno invece fruire, sempre alternativamente, dei 3 giorni al mese di permesso retribuito ex legge n. 104/1992, anche in modo continuativo nel mese.

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