Previdenza

Ammortizzatori verso lo stop alla procedura semplificata per il Fis

Termina il 31 marzo, salvo proroghe, la facoltà di rinviare la fase sindacale. Fine delle agevolazioni anche sulla richiesta di pagamento diretto

di Alessandro Rota Porta

Sarà a regime dal 1° aprile, salvo proroghe dell’ultimo minuto, il regime “ordinario” di accesso al Fis, il Fondo di integrazione salariale, riformato dalla legge di Bilancio 2022. Finiranno infatti le agevolazioni procedurali previste fino al 31 marzo 2022 per far fronte all’emergenza Covid.

Il Fondo, che eroga ammortizzatori alle aziende non coperte dalle integrazioni salariali ordinarie e dai fondi di solidarietà bilaterali, ha cambiato completamente le finalità di intervento dal 1° gennaio scorso. È l’esito delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021, articolo 1, commi 207 e successivi), illustrate dalla circolare del ministero del Lavoro 1/2022 e dall’Inps, con la circolare 18/2022 e con il successivo messaggio 637/2022.

Fino al 2021, il Fis aveva come scopo quello di erogare ammortizzatori sociali ai datori di lavoro che operavano in settori non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (Cigo) né in quello della straordinaria (Cigs), per i quali non erano stati costituiti i Fondi bilaterali di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015. Poteva sostenere i datori e i lavoratori nelle sospensioni dal lavoro, sia per causali che danno origine alla concessione del tradizionale trattamento di Cigo per le imprese industriali (tipicamente, la mancanza di ordini o di lavoro, la crisi di mercato, e così via) sia per quelle che consentono l’accesso alla Cigs (crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà).

Il limite dimensionale per l’accesso al Fis era stabilito in almeno 5 dipendenti nel semestre precedente e i trattamenti erano differenziati tra le aziende fino a 15 dipendenti e quelle con più di 15. Queste ultime potevano richiedere due trattamenti: l’assegno ordinario per le causali di Cigo e Cigs - esclusi i contratti di solidarietà - e l’assegno di solidarietà in caso di stipula, appunto, del contratto di solidarietà. Per le aziende fino a 15 dipendenti, l’assegno di solidarietà era l’unica prestazione richiedibile.

Che cosa è cambiato

Dal 2022 la legge di Bilancio ha dato una nuova veste al Fis, intervenendo sul suo perimetro e su quello della Cigs: rientrano nell’ambito di quest’ultimo ammortizzatore le aziende di qualsiasi settore di attività con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

La copertura del Fis è stata estesa anche alle aziende con un solo dipendente ma sono state limitate le causali integrabili: la prestazione a carico del Fis è una sola e ha cambiato nome, da assegno ordinario ad assegno di integrazione salariale. Inoltre, non è più previsto l’assegno di solidarietà.

Dal punto di vista operativo, come ha precisato la circolare Inps 18/2022, è bene tenere presente che gli ambiti di tutela già del Fis, afferenti alle causali di crisi aziendale, riorganizzazione e contratto di solidarietà, sono stati attribuiti al tradizionale trattamento di Cigs. L’intervento del Fis è stato limitato solo alla tutela per le causali temporanee di sospensione del lavoro, tipiche della Cig ordinaria. Fanno eccezione i datori che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, ai quali spetta l’assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, sia per quelle straordinarie. Anche le durate dei trattamenti cambiano in base alla classe di appartenenza e alla dimensione aziendale.

Regime ordinario da aprile

Dal 1° aprile e salvo proroghe, cesseranno le facilitazioni procedurali per chiedere l’accesso al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali disposte dal Lavoro con la circolare 3/2022 e dall’Inps con il messaggio 802/2022: queste istruzioni, consentono, infatti – per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo – una deroga sull’obbligo di attivare l’informativa sindacale (articolo 14, del Dlgs 148/2015) per cui questa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. Inoltre, verranno meno anche le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.

Dal 1° aprile vanno dunque a regime le istruzioni fornite dalla circolare Inps 18/2022 e i passaggi procedurali in materia di informativa sindacale e di presentazione delle istanze.

Leggi come funziona il nuovo Fis

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©