Lavoro nero in contanti, raddoppiano le sanzioni
Sanzioni più pesanti per chi impiega un lavoratore in nero e lo paga in contanti. L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 9294 del 9 novembre 2018 ha affermato la cumulabilità della sanzione per lavoro nero con quella prevista in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti. Il tema è quello delle retribuzioni tracciabili secondo cui sia i datori di lavoro sia i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, secondo le modalità individuate dalla lettera a) alla lettera d) del comma 910 della legge di bilancio 2018, ponendo, altresì, un divieto di pagamento in contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. In sostanza, le retribuzioni o i compensi possono essere pagati solo con bonifico, strumenti di pagamento elettronico, assegni o pagamenti in contanti allo sportello.
Con riferimento poi alla contestazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 913, l’Ispettorato esclude che possa applicarsi la diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Quindi, sarà possibile la sola riduzione della sanzione secondo l’articolo 16 della legge n. 689/1981 con un importo pari a 1.666,66 euro da pagarsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale. Con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018, l’ispettorato chiarisce che la sanzione prescinde dal numero dei lavoratori interessati e dovrà calcolarsi in base alle mensilità per cui si è protratto l’illecito. Il parere di novembre, invece, affronta la fattispecie in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento previsti dalla norma. In tali casi – continua la nota – non può escludersi l’applicazione della sanzione amministrativa poiché gli interessi tutelati dall’ordinamento non coincidono con quelli a presidio della sanzione per lavoro “nero”. Del resto, se il legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione lo ha fatto espressamente come nel caso degli illeciti per la mancata comunicazione di assunzione ovvero per la mancata consegna della lettera di assunzione. Secondo l’ispettorato, tuttavia, l’illecito si configura solo se sia effettivamente accertata l’erogazione della retribuzione in contanti. Il parere sostiene anche che in caso di lavoro “nero” la periodicità dei pagamenti può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile; pertanto, in caso di accertata erogazione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro “in nero” sono state effettuate dal lavoratore. Infine, conclude la nota, nel caso di pagamento in contanti di una retribuzione inferiore all’importo dovuto in ragione del Ccnl applicato dal datore di lavoro, sarà possibile emettere il provvedimento di diffida accertativa.
La nota n.9294/18 dell’Ispettorato nazionale del lavoro