29 giugno, così la festa patronale ed ex festività in busta paga
Si ricorda che il 29 giugno, festività dei ss. Pietro e Paolo, cadente quest'anno di venerdì, in base all'articolo 1 del Dpr n. 792/1985 è festivo per i lavoratori operanti nell'ambito del territorio del Comune di Roma; come lo è, in base alla contrattazione collettiva, negli altri Comuni in cui ricorra come festività del Santo Patrono.
Si rammenta altresì che tale festività in generale e per tutto il territorio nazionale integra una delle 4 festività soppresse per le quali in sostituzione i lavoratori fruiscono di permessi individuali che trovano la loro regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento.
La normativa, come noto, prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività e la contrattazione collettiva vigente di riferimento ne dettaglia il relativo trattamento.
Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai per alcuni settori e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.
Quando la festività non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.
Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.