Contrattazione

Lavoro occasionale con limite di dieci giorni in agricoltura

di Matteo Prioschi

È già possibile utilizzare le prestazioni occasionali di lavoro in agricoltura nei dieci giorni successivi alla comunicazione effettuata all’Inps, invece che nei tre giorni come previsto dalla normativa in vigore fino a pochi giorni fa. È dunque diventata operativa una delle modifiche al lavoro occasionale introdotte dal decreto dignità, come modificato dalla legge di conversione (la 96/2018) entrata in vigore il 12 agosto.

A darne notizia è stata ieri la Coldiretti dopo aver verificato sul campo tale possibilità e salutando con soddisfazione questo «primo segnale di sburocratizzazione che va nel verso auspicato dal mondo agricolo». Tuttavia, ha sottolineato l’organizzazione, «ci auguriamo che anche le altre modifiche previste dalla legge diventino operative con la medesima tempestività all’interno della procedura Inps».

Le altre novità introdotte dalla legge di conversione del decreto dignità riguardano il fronte dei lavoratori. In agricoltura possono essere impiegati, per prestazioni occasionali, pensionati di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno 25 anni di età e iscritti a un corso di studi, disoccupati, cassintegrati e beneficiari del reddito di inclusione. Costoro, in base alle nuove regole, per beneficiare della valorizzazione al 75% dei compensi percepiti ai fini del tetto annuo di 5mila euro per committente, devono autocertificare il relativo status al momento della registrazione nella piattaforma informatica dell’Inps, che gestisce le prestazioni di lavoro occasionali e a cui hanno accesso i lavoratori da una parte e i committenti dall’altra. Inoltre, per quanto riguarda l’agricoltura è necessario anche autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In attesa di queste ulteriori implementazioni, però, secondo quanto verificato da Coldiretti, le aziende del settore possono già notificare tramite piattaforma le prestazioni di lavoro occasionali previste, riferite ai successivi dieci giorni invece che ai tre. Si tratta di una modifica apprezzata dagli operatori del settore a fronte della variabilità delle condizioni ambientali che possono incidere sull’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Altra novità introdotta per il settore è la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 2.500 euro al giorno a fronte di impiego di persone già iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli. La sanzione non si applica se l’irregolarità deriva dall’autocertificazione effettuata dal lavoratore.

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