Rapporti di lavoro

Premio alla nascita o adozione, importo unico indipendentemente dal numero di bambini

di Paolo Rossi

Prime istruzioni Inps sul premio alla natalità, all'adozione e all'affidamento introdotto dalla legge di bilancio 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’istituto previdenziale, con la circolare 39 del 27 febbraio 2017, riepiloga i caratteri sostanziali del premio e fornisce alcune utili indicazioni preliminari riguardo alle domande di accesso all'incentivo che potranno presentare le mamme aventi diritto. Tuttavia, mancano ancora le istruzioni specifiche che consentano concretamente di inoltrare le istanze a mezzo dei servizi telematici dell'Istituto. Sul punto, l'Inps si riserva di emanare ulteriori istruzioni nei tempi più rapidi possibili e nel modo più ampio, anche attraverso il proprio sito internet, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

La legge di bilancio 2017
La legge 232/2016 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore (articolo 1, comma 353). Il premio è pari a 800 euro ed esente da imposte sui redditi. La norma precisa, infatti, che il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo indicato all'articolo 8 del Tuir.
La somma, benché posta a carico dello Stato, è erogata dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. L'Inps, con la circolare 39/2017, fornisce le prime istruzioni operative in ordine ai requisiti della madre, alla maturazione del premio alla nascita o all'adozione e ai termini di presentazione della domanda e alla documentazione a corredo della stessa.

Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'articolo 27 del decreto legislativo 251/2007;
- con riguardo alle altre cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue.
In merito a quest'ultimo punto, l'Inps richiama le sue precedenti istruzioni fornite per l'assegno di natalità introdotto dalla legge di Stabilità 190/2014, con le quali aveva precisato il diritto all'estensione del beneficio ai possessori della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per familiare individuata dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 30/2007. Si tratta, rispettivamente, della carta di soggiorno rilasciata, solitamente al primo ingresso, ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione europea e della carta di soggiorno permanente per i medesi familiari non aventi la cittadinanza in uno Stato membro.

Maturazione del diritto al premio
Il beneficio di 800 euro è concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.
In caso di parto gemellare o affidamento plurimo il premio non si moltiplica. L'Inps precisa, infatti, che l'importo è concesso in un'unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Domanda e documentazione a corredo
Il premio alla nascita è corrisposto a condizione che la madre avente diritto presenti apposita domanda all'Inps. La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data dello stesso e le generalità del bambino.
In caso di adozione o affidamento preadottivo sarà allegata la copia della sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo previsto dall’articolo 22, comma 6, della legge 184/1983. In alternativa all'allegazione in copia della sentenza/ordinanza, la madre potrà anche solo riportare gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) del provvedimento che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l'amministrazione che lo detiene. In tal modo, l'istituto di previdenza ritiene che sarà possibile abbreviare i tempi di definizione della domanda.
Analogamente, se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria, se la stessa non allega la copia del titolo di soggiorno richiesto, potrà alternativamente indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, questura che lo ha rilasciato). Resta tuttavia nella facoltà dell'Inps la possibilità di richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©